Il D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 5 bis, introdotto dal D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 7, generalizzando il beneficio previsto dalla L. n. 97 del 1994, art. 5 bis, per i territori di comunità montana.
Se al momento dell'acquisto è sufficiente l'assunzione d'impegno e non occorre la qualifica soggettiva, è tuttavia necessario che quest'ultima sopravvenga in tempo certo, giacché il D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1, comma 5 ter, statuisce che chi non è imprenditore agricolo professionale può godere del relativo trattamento solo se abbia presentato istanza di riconoscimento della qualifica "nonché" si sia iscritto nell'apposita gestione previdenziale, decadendo dagli eventuali ottenuti benefici se entro ventiquattro mesi dalla presentazione dell'istanza non risulti in possesso dei requisiti della qualifica IAP. - La ratio legis di promozione del compendio unico quale fattore di redditività dell'azienda agraria sarebbe delusa se il beneficio fiscale potesse permanere sine die in capo a soggetto privo di qualifica imprenditoriale agricola, sicché l'istanza di riconoscimento di tale qualifica deve essere contestuale all'atto di acquisto fondiario, onde far decorrere il termine biennale di accertamento; come dimostra l'impiego normativo della congiunzione "nonché", l'iscrizione previdenziale è requisito non alternativo, ma concorrente).