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La Rivista | nº 06 Giugno 2019


La dichiarazione IRAP delle società agricole

di Sauro Garavini, dottore commercialista e Massimiliano Mercuri, dottore commercialista

La dichiarazione IRAP delle società agricole, anche a seguito delle ultime modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2016, è divenuta un vero e proprio rompicapo: all’utilizzo delle varie sezioni del modello a seconda della tipologia societaria si accompagnano sia un aumento delle casistiche di non compilazione e presentazione, sia una variabilità in termini di modalità di compilazione. Affronteremo l’argomento partendo da una breve esposizione dell’evoluzione normativa per focalizzare poi l’attenzione sulla compilazione della dichiarazione, con riferimento alle varie tipologie societarie in cui può declinarsi la società agricola.

Il quadro normativo

Le società agricole hanno goduto di un trattamento di favore ai fini IRAP sin dall’istituzione del tributo avvenuta nel 1997 con il D.Lgs. 15/12/1997 n. 446. In particolare, i soggetti che svolgevano attività agricola, fra cui quindi anche le società agricole, usufruivano di un’aliquota IRAP agevolata al 1,9%.

L’articolo 1, comma 70, lettera a), n. 2 della Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ha modificato l’articolo 3, comma 2, lettera c-bis) del D.Lgs. del 15/12/1997 n. 446 prevedendo che non sono più considerati soggetti passivi ai fini dell’imposta:

  • i soggetti che esercitano una attività agricola ai sensi dell’articolo 32 del TUIR;
  • i soggetti di cui all’articolo 8 del D.Lgs. n. 227/2001 (cooperative e loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell’interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali); 
  • le cooperative ed i loro consorzi di cui all’articolo 10 del D.P.R. n. 601/1973 (cooperative di allevamento degli animali, cooperative che effettuano la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci, cooperative della pesca marittima o in acque interne).

Per ragioni di coordinamento normativo, la modifica all’articolo 3 del D.Lgs. del 15/12/1997 n. 446 è stata accompagnata dall’abrogazione dell’aliquota agevolata del 1,9%.

L’esclusione dall’imposta, disposta dalla nuova formulazione dell’articolo 3 del D.Lgs. del 15/12/1997 n. 446, coincide nella sostanza con la disposizione abrogata concernente l’applicazione dell’aliquota agevolata; pertanto, per poter fruire del beneficio, lo svolgimento di un’attività agricola è condizione necessaria ma non sufficiente, occorrendo infatti che l’attività sia astrattamente produttiva di reddito agrario ai fini fiscali e rientri pertanto nei limiti dell’articolo 32 del TUIR.

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