Con riferimento alla determinazione del valore di un’area edificabile e delle eventuali relative plusvalenze, l’art. 7 del D. Lgs. 448/2001 stabilisce che, una volta integrati i requisiti per l’accesso alla procedura di rivalutazione del valore del fondo (redazione della perizia giurata e pagamento della relativa imposta sostitutiva) si determina l’irreversibile perfezionamento dell’obbligazione tributaria. A decorrere da tale termine, quindi, non sarà più possibile ottenere il rimborso delle somme corrisposte, sia che il pagamento sia avvenuto ratealmente che in un’unica soluzione.