Dalla lettura dell’articolo 67, Tuir si evince, da un lato l’irrilevanza della natura pertinenziale del terreno e, dall’altro, che per i terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria la tassabilità delle plusvalenze è prevista “in ogni caso”, come è esplicitato nell’ultima parte della lettera b), con una espressione di univoco significato nella sua estrema sintesi. Ciò sta a significare che la natura pertinenziale di un bene non ne esclude di per sé la potenzialità edificatoria secondo gli strumenti urbanistici e, quindi, la sua assoggettabilità al pagamento della plusvalenza; ciò a maggior ragione quando il terreno edificabile risulti accatastato separatamente e la vendita appaia autonoma rispetto a quella della villa, anche se conclusa con il medesimo atto, poiché per il terreno risulta che era stato stabilito un prezzo specifico.