tr?id=945082922274138&ev=PageView&noscript=1 Sentenza del 10 aprile 2013, n. 8727 - Cassazione Civile, Sez. V
Prassi Fiscale Interpelli e Risoluzioni

Sentenza del 10 aprile 2013, n. 8727 - Cassazione Civile, Sez. V

10 apr 2013

IVA - Contratto di soccida - Vendita di animali unicamente da parte del soccidante

Sintesi:
Ai fini IVA, non ha diritto alla detrazione prevista dall'art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il soccidario per le spese sostenute per l'attività dedotta nel rapporto associativo (nella specie, la costruzione di una porcilaia), nel caso in cui la commercializzazione del bestiame sia stata effettuata esclusivamente dal soccidante, ancorché il soccidario abbia percepito gli utili conseguenti allo svolgimento del rapporto di soccida, per il quale le parti abbiano concordato la monetizzazione degli stessi in suo favore, non potendo equipararsi la consegna della somma di sua spettanza alla cessione di denaro, o altro titolo di credito in denaro, come tale soggetta ad IVA ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. (Rigetta, Comm. Trib. Reg. Torino, 18/12/2009).

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Sentenze

In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione

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