Tutti i viticoltori, indipendentemente se cedono le uve o le trasformano in vino, dovranno presentare entro il 15 novembre la dichiarazione di vendemmia.
Vengono fissate due scadenze:
- 15 novembre 2018 per la DICHIARAZIONE DI VENDEMMIA concernente la denuncia di quantità, qualità e acquirenti delle uve cedute, ma anche comprensiva delle uve prodotte e direttamente trasformate e l’eventuale vino già ottenuto a quella data con possibilità di rettifica dei volumi del vino fino al 15/12;
- 15 dicembre 2018 per la DICHIARAZIONE DI PRODUZIONE concernete le quantità di vino ottenute da uve raccolte o da prodotti acquistati.
Dichiarazione di vendemmia
Sono tenuti a presentare la dichiarazione di vendemmia i seguenti soggetti:
- produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e, successivamente, la cessione totale dell’uva prodotta;
- produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;
- produttori di uva da vino che effettuano la raccolta la cessione parziale e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;
- produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;
- produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;
- soggetti che effettuano l’intermediazione;
- le associazioni e le cantine cooperative, relativamente alle uve raccolte dai soci o per eventuali vigneti condotti direttamente dalla stessa cantina.
Si precisa che la dichiarazione deve essere presentata anche se la produzione di uva nella campagna interessata sia stata uguale a zero.
Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di vendemmia anche i conduttori di vigneti che abbiano effettuato la “vendita su pianta” delle uve.
Sono esonerati dall’obbligo della presentazione della dichiarazione di vendemmia:
- Le persone fisiche o giuridiche o gli Organismi Associativi di dette persone la cui produzione di uve è interamente destinata ad essere consumata come tale, ad essere essiccata o ad essere trasformata direttamente in succo di uva da parte del produttore oppure da parte di una industria di trasformazione specializzata;
- I produttori le cui aziende comprendono meno di 0,1 ettari di vigneto e il cui raccolto non è stato né sarà, neppure in parte, immesso in commercio in qualsiasi forma;
- I produttori che consegnano la totalità della propria produzione ad un Organismo Associativo; in ogni caso, tali soggetti sono tenuti alla compilazione del quadro F2, secondo i criteri e le modalità descritte nella circolare.
Dichiarazione di produzione vinicola
Sono obbligati a presentare la dichiarazione di produzione vino e/o mosto i seguenti soggetti:
- produttori che effettuano la raccolta e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;
- produttori che effettuano la raccolta la cessione parziale e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;
- produttori che effettuano la raccolta e la vinificazione con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;
- produttori di che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;
- produttori che effettuano la vinificazione esclusivamente con uve e/o mosti acquistati;
- le associazioni e le cantine cooperative.
Si specifica che i prodotti diversi dal vino che fossero in viaggio alle ore 24:00 del 29 novembre dovranno essere dichiarati nella disponibilità del destinatario e non dal cedente.
Si precisa inoltre che i prodotti detenuti alla data del 30 novembre per “conto lavorazione” devono essere dichiarati dal soggetto che a tale data li detiene e non dall’effettivo proprietario;
Sono esonerati dall’obbligo della presentazione della dichiarazione di produzione viticola:
- le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone già indicate come soggetti esonerati al precedente punto 2 degli esoneri previsti per la dichiarazione di vendemmia;
- i produttori che, mediante vinificazione nei loro impianti dei prodotti acquistati, ottengono un quantitativo di vino inferiore a 10 hl, che non è stato e non sarà commercializzato sotto qualsiasi forma;
- i produttori di uve che consegnano la totalità della propria produzione ad un organismo associativo, soggetto all’obbligo di presentare una dichiarazione, riservandosi di produrre un quantitativo di vino inferiore a 10 hl, che non è stato e non sarà commercializzato sotto qualsiasi forma.
Si segnala inoltre che le novità della dichiarazione rispetto alla campagna pregressa riguardano l’integrazione delle procedure di ravvedimento operoso e le rettifiche per diffida dell’o.d.c.
©RIPRODUZIONE RISERVATA