L'avvento della fattura elettronica è ormai alle porte e mentre gli operatori si stanno interrogando sulle problematiche da affrontare, l’Agenzia delle Entrate, con un apposito provvedimento pubblicato ieri, illustra le modalità con cui le imprese possono delegare dei soggetti terzi per essere assistite nella gestione dei flussi documentali.
Con il provvedimento 117689 pubblicato ieri, l’Agenzia delle Entrate ha indicato le funzionalità e le informazioni che i soggetti delegati potranno consultare e gestire per conto del contribuente.
Le indicazioni fornite dall’Agenzia vanno nella direzione di agevolare questa epocale rivoluzione che interesserà dal 1° luglio 2018 (salvo proroghe) le cessioni di carburante, per divenire obbligo generalizzato per tutte le operazioni tra privati a partire dal 1° gennaio 2019.
Cosa è possibile delegare
Tra le preoccupazioni che assillano i contribuenti, soprattutto quelli meno strutturati, vi è quella di monitorare e gestire il flusso documentale che sarà loro indirizzato dal Sdi, nel rispetto dei tempi indicati nel precedente provvedimento del 30 aprile scorso.
L’Agenzia ha confermato che si potranno delegare ad altri soggetti, oltre che la trasmissione delle fatture elettroniche, anche la loro consultazione e acquisizione.
I soggetti delegati potranno altresì provvedere alla registrazione dell’indirizzo telematico preferenziale al quale dovranno prevenire i flussi dal SdI (PEC o codice destinatario).
Come effettuare la delega
La delega può essere conferita dall’impresa o dal professionista attraverso i canali Entratel e Fisconline, oppure presentando un apposito modello di delega/revoca presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Le deleghe possono essere conferite ai soggetti incaricati per la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi di cui all’art. 3, comma 3 del DPR 322/98.
La delega avrà una durata pari a 4 anni e potrà essere conferita separatamente a uno o più intermediari limitando la singola operatività degli stessi.
Quali sono le funzionalità rese disponibili e delegabili
La delega può riguardare il servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici e la funzionalità di registrazione dell’indirizzo telematico.
Il servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” consente di:
- ricercare, consultare e acquisire tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute dal soggetto delegante attraverso il SdI; i file delle fatture elettroniche sono disponibili fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI;
- consultare i dati trasmessi con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute dal soggetto delegante verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (operazioni transfrontaliere);
- consultare le comunicazioni dei prospetti di liquidazione trimestrale dell’IVA del soggetto delegante;
- consultare i dati IVA delle fatture (anagrafica, rilevante ai fini IVA, di cliente e fornitore; riepiloghi degli importi raggruppati per natura e aliquota IVA applicata; esigibilità dell’imposta) emesse e ricevute dal soggetto delegante, compresi quelli trasmessi dai clienti e dai fornitori nel ruolo di controparte nell’operazione commerciale;
- consultare gli elementi di riscontro fra quanto comunicato con i prospetti di liquidazione trimestrale dell’IVA e i dati delle fatture emesse e ricevute dal soggetto delegante;
- esercitare e consultare le opzioni previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127, per conto del soggetto delegante;
- consultare, per conto del soggetto delegante, le notifiche e le ricevute del processo di trasmissione/ricezione delle fatture elettroniche e dei dati delle fatture transfrontaliere, delle comunicazioni dei dati rilevanti ai fini IVA, delle comunicazioni dei prospetti di liquidazione periodica dell’IVA;
- indicare al SdI “l’indirizzo telematico” preferito per la ricezione dei file, cioè una PEC o un “codice destinatario”, da parte del delegante;
- utilizzare il servizio di generazione del codice a barre bidimensionale (QRCode) per l’acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA del soggetto delegante e del relativo “indirizzo telematico”.
La delega al servizio di “Registrazione dell’indirizzo telematico” consente di:
- indicare al SdI “l’indirizzo telematico” preferito per la ricezione dei file, cioè una PEC o un “codice destinatario”, da parte del delegante;
- utilizzare il servizio di generazione del codice a barre bidimensionale (QRCode) per l’acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA del soggetto delegante e del relativo “indirizzo telematico”.
Infine, il provvedimento conferma la possibilità di delegare qualunque soggetto, anche diverso dagli intermediari sopra elencati, all’utilizzo del servizio gratuito reso disponibile dall’Agenzia per predisporre e trasmettere tramite SdI fatture elettroniche attraverso le funzionalità rese disponibili nel portale dedicato alla Fatturazione Elettronica, nonché per gestire il servizio di conservazione, offerto dall’Agenzia, di tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso il SdI; anche ai delegati a questo servizio è consentito di generare il QR-Code.
Considerato l’impatto che avrà l’introduzione diffusa della fatturazione elettronica, già a partire dal prossimo luglio, i tempi concessi alle imprese per impostare il proprio assetto organizzativo per la gestione dell’e-fattura sono veramente ridotti.
Le richieste mosse per un eventuale proroga o doppio binario appaiono sempre più fondate.
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