Tra le novità portate in dote dai provvedimenti di fine anno, una delle più significative è quella relativa alla sospensione del conio delle monete da 1 e 2 centesimi. Con questa decisione, l’Italia si accoda ad alcuni altri Paesi europei, che già da anni ne hanno bloccato la produzione.
Si tratta di una scelta dettata da una considerazione di doppia natura: da un lato, si tratta di tagli di scarso utilizzo; dall’altro, però, la loro produzione ha costi significativi. Si stima infatti che, dal blocco della produzione di tali monete, potrebbe ottenersi un risparmio di circa 20 milioni di euro all’anno.
Chiaramente, pur restando valide le monete da 1 e 2 centesimi già in corso legale, tale previsione ha reso necessari alcuni adeguamenti normativi.
L’art. 13-quater del D. L. 50/2017, che regola la materia, ha disposto che “quando un importo in euro costituisce un autonomo importo monetario complessivo da pagare e il pagamento è effettuato integralmente in contanti, tale importo è arrotondato, a tutti gli effetti, per eccesso o per difetto, al multiplo di cinque centesimi più vicino”.
Pertanto, in caso di pagamento in contanti, l’importo dovuto sarà sempre arrotondato al multiplo di 5 centesimi secondo le seguenti regole:
- 1 e 2 centesimi: arrotondamento a zero per difetto;
- 3 e 4 centesimi: arrotondamento a cinque centesimi per eccesso;
- 6 e 7 centesimi: arrotondamento a cinque centesimi per difetto;
- 8 e 9 centesimi: arrotondamento a dieci centesimi per eccesso.
È importante precisare che la regola di cui sopra vale solamente per i pagamenti in contanti: per i pagamenti effettuati con altre modalità, come ad esempio carte di credito o carte di debito, non si opera alcun arrotondamento.
La norma stabilisce anche che “tutti i soggetti pubblici o incaricati di pubblici uffici o di pubblici servizi, compresi i loro concessionari, rappresentanti, mandatari o agenti, sono autorizzati, senza necessità di ulteriori provvedimenti o determinazioni, ad acconsentire all'arrotondamento […] in relazione a qualunque autonomo importo monetario in euro a debito o a credito”.
La nuova disciplina produrrà poi anche evidenti conseguenze contabili: infatti, il documento emesso dal cedente o dal prestatore (ricevuta, scontrino, fattura) riporterà l'importo “non arrotondato”.
Per la corretta rilevazione contabile dell’incasso, si ritiene che l’arrotondamento debba transitare a conto economico alla voce “altri ricavi e proventi” per arrotondamenti attivi e “oneri diversi di gestione” per gli arrotondamenti passivi.
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