Uno dei temi del 2017 è stato quello relativo agli sconti ICI e alla loro applicabilità alle società IAP. La giurisprudenza, infatti, si è più volte pronunciata sull’argomento, prima aprendo alle agevolazioni fiscali, per poi ritornare sui suoi passi.
Lo scorso gennaio, con l’ordinanza 375/2017, la Cassazione aveva ritenuto che, come per i soggetti IAP persone fisiche, anche le società titolari della qualifica e conduttrici dei terreni agricoli potevano usufruire degli sconti ICI previsti dal D. Lgs. 446/1997, ribaltando il proprio precedente orientamento.
Col passare dei mesi, però, i giudici di legittimità hanno lentamente fatto marcia indietro. La prima pronuncia “reazionaria” è stata l’ordinanza 22484/2017, con cui la Cassazione ha ammesso la possibile esistenza di un rapporto di specialità tra la normativa ICI e quella IAP, salvo poi non entrare nel merito della questione, in quanto irrilevante ai fini della decisione della controversia.
Sul punto, però, gli Ermellini sono tornati a pronunciarsi con la sentenza 26642/2017, confermando il dietrofront rispetto alla decisione di inizio anno.
Il caso deciso dalla Cassazione riguardava una società IAP, proprietaria di un’area fabbricabile concessa in affitto al socio, la quale invocava l’accesso agli sconti ICI in applicazione dell’art. 2, comma 4, del D. Lgs. 99/2004, ove si prevede che “alle società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, qualificate imprenditori agricoli professionali, sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto”.
Pertanto, secondo la società contribuente, per poter fruire della riduzione delle imposte, era necessario dimostrare il possesso della qualifica e la diretta conduzione del fondo. Tuttavia, secondo i giudici, nessuno di questi due requisiti risultava integrato.
L’argomento principale, però, è quello relativo al rapporto tra la disciplina del D. Lgs. 446/1997 che regola la materia degli sconti ICI e il richiamato D. Lgs. 99/2004 che attribuisce alla società IAP le stesse agevolazioni del coltivatore diretto persona fisica.
I giudici, richiamando il proprio precedente orientamento, hanno sostenuto che le previsioni del D. Lgs. 446/1997 devono ritenersi connotate da carattere di prevalenza rispetto a quelle del D. Lgs. 99/2004, in quanto contenenti una disciplina avente carattere di specialità, in quanto attributiva di agevolazioni fiscali.
In base a ciò, quindi, la società IAP non aveva titolo per usufruire degli sconti previsti per il coltivatore diretto persona fisica. In più, rileva la Corte, non risultava verificato nemmeno il requisito della conduzione diretta, il quale deve essere valutato in relazione al soggetto passivo d’imposta. Nel caso di specie, invece, la conduzione era svolta da un socio per mezzo di un contratto di affitto, pertanto la conduzione non poteva essere considerata come posta in essere dalla società contribuente.
Con questa sentenza, quindi, la Cassazione torna (definitivamente?) sui suoi passi, escludendo dalle agevolazioni ICI le aree edificabili possedute dalle società IAP. In attesa di vedere se, sul punto, tali principi verranno estesi anche alle controversie in materia di IMU.
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