Le modifiche apportate in tema di detrazione e registrazione dal DL 50/2017 hanno introdotto notevoli restrizione dei termini che risulta piuttosto difficoltoso da gestire.
Si tratta, in particolare, delle fatture “a cavallo d’anno”, ovvero quelle riferite a operazioni la cui imposta è divenuta esigibile nell’anno “2017”, ma che vengono trasmesse e ricevute dalla controparte nell’anno “2018”.
Manca meno di un mese al 16 gennaio 2018, data entro la quale i soggetti passivi IVA sono tenuti a effettuare la liquidazione IVA relativa al mese di dicembre 2017 e, sono ancora molti i dubbi in merito alle modalità con le quali esercitare la detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti riferiti al 2017, qualora la fattura sia arrivata tardivamente al cessionario/committente.
Infatti, nel caso in cui il documento sia recepito dopo tale data o, peggio ancora, dopo il termine per la presentazione della dichiarazione IVA dell’anno cui è sorto il diritto alla detrazione ad esempio il 17 gennaio 2018, questi pur registrando il documento nei termini previsti dall’art. 25 del DPR 633/72, non potrà far confluire l’imposta detraibile nella liquidazione di periodo, ma, al fine di non perdere la detrazione, dovrà inserire tale importo nella dichiarazione annuale IVA relativa al 2017.
Sempre stando alla lettera della legge, se lo stesso documento, in ipotesi, venisse ricevuto dal cessionario in data 2 maggio 2018, non esisterebbe più alcuna possibilità di esercitare la detrazione dell’imposta (fatta salva la facoltà di presentare un’istanza di rimborso “anomalo” ex art. 21 del DLgs. 546/92 dell’IVA, che, allo stato attuale, parrebbe ancora ammissibile).
Si ritiene pertanto utile avvisare i propri fornitori su questo nuovo adempimento e, a tal fine, con la speranza di fare cosa gradita, alleghiamo la bozza di una eventuale comunicazione.
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