Si avvicina la scadenza del 18 dicembre per il pagamento del saldo IMU e TASI, ma non sono pochi i dubbi e le valutazioni che devono essere operati al fine di evitare errori suscettibili di essere contestati in futuro dall’Agenzia.
In linea generale, i terreni agricoli non sono soggetti al pagamento dell’IMU, in forza delle previsioni dell’art. 1, comma 13 della L. 208/2015, che prevedono l’esenzione dall’imposta, tra gli altri, di tutti i terreni agricoli posti in zone montane o parzialmente montane, nonché di tutti i terreni agricoli (e delle aree edificabili destinate alla coltivazione) posseduti e condotti da soggetti IAP e CD iscritti alla previdenza agricola.
Se la normativa pare abbastanza lineare, ci sono poi alcuni dubbi operativi su cui sarebbe stata opportuna la pubblicazione di chiarimenti ufficiali. Il primo riguarda la dichiarazione: non è chiaro infatti se per accedere all’esenzione sia necessario presentare una specifica comunicazione o se tale sconto sia automatico.
In forza delle regole previste dal DM 30 ottobre 2012, sembra che soggetti all’obbligo dichiarativo siano solo i proprietari di immobili che godono di riduzioni di imposta (ma solo per alcune fattispecie) e coloro che possiedono informazioni rilevanti (e non conosciute dal Comune) al fine di determinare correttamente l’obbligazione tributaria. Nessuna ulteriore comunicazione, quindi, pare dovuta in tutti gli altri i casi.
Un altro interrogativo aperto è se anche le società agricole titolari della qualifica di IAP possano avere diritto all’esenzione IMU. Secondo taluni, infatti, l’agevolazione è prevista solo per le persone fisiche, coerentemente con quanto prevedeva la disciplina ICI nonché in forza dell’espresso richiamo, contenuto nel citato comma 13, all’iscrizione alla previdenza agricola, la quale, per sua natura, può essere compiuta solo da un soggetto persona fisica.
Tale interpretazione, però, non pare condivisibile. L’art. 1 comma 13, infatti, richiama i soggetti IAP di cui al D. Lgs. 99/2004, provvedimento che disciplina anche la materia delle società agricole IAP le quali paiono così ricomprese nell’area dell’esenzione. In tal senso, peraltro, si sono pronunciate anche alcune Commissioni Tributarie (CTP Reggio Emilia 289/2017 e CTR Emilia Romagna 1835/2017).
A nostro parere, questa è la corretta valutazione da dare alla fattispecie, anche perché non si vede il motivo per cui il Legislatore avrebbe dovuto operare una discriminazione tra persone fisiche e società.
Va ricordato, però, che in materia di ICI, negli ultimi mesi, si sta consolidando un orientamento di segno opposto, con cui si è affermato che le società agricole titolari della qualifica IAP non hanno diritto agli sconti fiscali previsti per le persone fisiche (cfr. Cass. n. 22484/2017).
©RIPRODUZIONE RISERVATA