Si avvicina rapidamente il termine per il versamento del saldo relativo ad IMU e TASI: entro il 18 dicembre, infatti, i contribuenti dovranno provvedere a pagare il proprio debito con il fisco.
L’IMU è l’imposta municipale che deve essere versata dal proprietario o titolare di altro diritto reale su immobili ubicati in Italia. Per quanto riguarda i terreni agricoli di pianura, l’imposta deve essere versata se essi sono posseduti e condotti da agricoltori non professionali, oppure concessi in affitto o ancora l’imposta è dovuta sulle aree edificabili non condotte da agricoltori. Soggetti al pagamento dell’imposta sono anche i fabbricati strumentali non rurali, le abitazioni diverse dalla principale, le abitazioni principali di lusso.
Per il settore agricolo, però, sono previste diverse esenzioni. Non sono soggetti all’imposta, tra gli altri:
- i terreni agricoli posti nei Comuni montani o parzialmente montani[1];
- i terreni ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’Allegato A della Legge n. 448/2001;
- i terreni ad immutabile destinazione agrosilvopastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- i terreni agricoli, ovunque situati, posseduti e condotti da soggetti IAP o CD (siano essi persone fisiche o società) iscritti alla relativa previdenza agricola;
- le aree edificabili possedute e condotte da agricoltori professionali iscritti all’INPS.
È bene precisare che il MEF nella Nota 23.5.2016, n. 20535/2016 ha precisato che l’esenzione riservata ai terreni posseduti e condotti da IAP o CD si applica anche:
- al familiare coadiuvante del coltivatore diretto:
- proprietario/comproprietario dei terreni agricoli coltivati dall’impresa agricola “coltivatore diretto”, di cui è titolare un altro componente del nucleo familiare;
- esercitando direttamente l’attività agricola, al soggetto che risulti iscritto come coltivatore diretto nel nucleo familiare del capo-azienda ai fini previdenziali;
- nel caso in cui coltivatori diretti/IAP, persone fisiche, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto/comodato il terreno di cui mantengono il possesso e che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente;
- in presenza di terreni agricoli non coltivati (come specificato dall’art. 1, D.L. n. 4/2015).
Si ricorda che l’IMU sui terreni agricoli si calcola applicando al reddito dominicale aumentato del 25% il moltiplicatore 135. Per le aree edificabili (non condotte da IAP e CD), invece, l’imposta si calcola sul valore venale dell’immobile. Per i fabbricati, la base imponibile è rappresentata dalla rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per coefficienti diversificati a seconda della tipologia di immobile.
Tipologia di Fabbricati |
Coefficiente |
Da A/1 a A/11 esclusa A/10; C/2, C/6 e C/7 |
160 |
B, C/3, C/4 e C/5 |
140 |
A/10 e D/5 (*) |
80 |
C/1 |
55 |
D (diverso da D/5) (*) |
65 |
(*) Immobili di categoria D privi di rendita catastale, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, si applicano i coefficienti di cui al DM 14.4.2017.
L’imposta va calcolata in base ai mesi e alla percentuale di possesso computando per intero il mese nel quale lo stesso si è protratto per almeno 15 giorni. All’imposta dovranno poi esser detratte le eventuali detrazioni o riduzioni dell’imponibile o dell’imposta previste a livello nazionale ovvero dal Regolamento comunale.
Per quanto riguarda la TASI va ricordato che è l’imposta destinata al finanziamento dei servizi indivisibili del Comune ed è disciplinata in larga parte dai singoli regolamenti degli enti locali: pertanto molto significative possono essere le differenze tra un territorio e l’altro. In linea generale, comunque, sono soggetti a TASI i fabbricati rurali strumentali, i fabbricati a disposizione e le aree edificabili (non possedute e condotte da agricoltori professionali).
Sia IMU che TASI devono essere pagate utilizzando l’apposito modello F24 da presentare in banca o alla posta, utilizzando i relativi codici tributo. Entrambe le imposte possono essere oggetto di compensazione con altri crediti d’imposta.
Un’ultima precisazione riguarda l’individuazione delle corrette aliquote da applicare. Come detto, infatti, la disciplina è largamente devoluta agli enti locali e non è sempre facile comprendere come determinare correttamente gli importi.
Il saldo 2017, in scadenza il 18/12, può essere determinato in base alle delibere comunali approvate per il 2017 a condizione che la delibera sia:
- stata adottata entro il 31 marzo 2017;
- stata pubblicata sul sito internet www.finanze.it entro il 28 ottobre 2017.
Inoltre, oltre ai due richiamati requisiti temporali, è necessario che l’aliquota fissata per la singola fattispecie impositiva non sia stata aumentata rispetto a quella applicabile nell’anno 2015: eventuali aumenti, quindi, non dovranno essere presi in considerazione.
[1] La Circolare 14.7.2016, n. 4/DF il MEF ha precisato che, per i terreni agricoli ubicati in Comuni oggetto di fusione, va fatto riferimento a quanto previsto per il Comune “originario” e quindi, per l’applicazione dell’esenzione IMU rileva la “classificazione” risultante prima della fusione.
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