L’obbligo di presentare la dichiarazione IMU sorge solo nei casi in cui sono intervenute delle variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni ICI già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni, che non sono comunque, conoscibili al comune.
Il MEF con la risoluzione 3/DF del 16 giugno ha chiarito che le dichiarazioni presentante producono i loro effetti anche per gli anni successivi. Pertanto, le comunicazioni nelle quali si erano attestate qualifiche soggettive o il diritto a beneficiare di particolari agevolazioni, in assenza di variazioni, continuano ad essere valide.
Il Ministero richiama la risoluzione 2/DF del 18 gennaio 2013, con cui era stato precisato che la persistenza delle condizioni soggettive, già dichiarate ai fini dell'Ici, fossero sufficienti per beneficiare dell'esenzione anche per l'Imu.
In base a tale principio, potranno usufruire dell’esenzione IMU senza presentare alcuna dichiarazione quegli agricoltori che avevano già attestato la loro qualifica di IAP e CD ai fini ICI (vedi anche circolare 187/2017).
Non dovranno invece sottrarsi all’adempimento quei soggetti la cui qualificazione soggettiva di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto sia mutata rispetto all’anno precedente.
La legge di stabilità 2016 ha stabilito, tra l’altro, che non sono tenuti al pagamento dell’imposta municipale i titolari di terreni montani o di collina ubicati nei comuni elencati nella circolare del MEF n. 9 del 14 giugno del 1993. Di conseguenza, non fa più fede l’elenco istituito dall’ ISTAT a cui facevano riferimento le amministrazioni locali per l’anno 2015.
Nell’elenco allegato alla circolare 9/1993, se accanto all’indicazione del comune non è riportata alcuna annotazione, significa che tutti i terreni sono esenti dall’imposta, indipendentemente dal fatto che siano posseduti e condotti da soggetti con le qualifiche di CD o IAP.
Mentre, per quei comuni in cui appare l’annotazione “PD” (parzialmente delimitato), l’agevolazione resta circoscritta ad una parte del territorio e per le aree non esenti valgono le disposizioni generali (esenzione per terreni posseduti e condotti da CD e IAP).
Sono esonerati dall’imposta municipale i terreni ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A della legge 448/2001 e quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
Stando al principio ribadito dal Ministero, per cui la dichiarazione è dovuta solo in caso di variazioni, scatta l’obbligo in capo ai soggetti che vantano il diritto ad usufruire di riduzioni d’imposta, quali, ad esempio, i titolari di fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati o coloro che possiedono immobili d’interesse storico artistico.
Va presentata la dichiarazione in tutti i casi in cui l’amministrazione Comunale non dispone delle notizie utili per verificare la correttezza degli adempimenti del contribuente.
Occorre dichiarare ogni atto costitutivo, modificativo o traslativo che abbia avuto ad oggetto un’area edificabile ed occorre indicare il valore di mercato dell’area in quanto tale informazione non è presente nella banca dati catastale. Di conseguenza tale valore, non dovrà esser esposto in dichiarazione qualora non intervengano modifiche rispetto al valore dichiarato in precedenza.
Permane l’obbligo della dichiarazione anche per gli immobili quando siano intervenute delle modifiche rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
Si ricorda infine, che anche gli enti non commerciali che fino al 2011 sono stati esonerati dalla presentazione della dichiarazione ICI, sono invece tenuti alla dichiarazione degli immobili posseduti ai fini IMU.
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