A partire dallo scorso aprile, con l’approvazione del D.L. 50/2017 poi modificato in sede di approvazione, sono state introdotte rilevanti novità per l’utilizzo dei crediti d’imposta in compensazione.
In particolare le novità riguardano:
- La riduzione da € 15.000 a € 5.000 del limite annuo di utilizzo dei crediti tributari oltre il quale è dovuto il visto di conformità.
- La soppressione del limite annuo di € 5.000, superato il quale diveniva obbligatorio l’utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’AdE per la compensazione nel modello F24.
- In caso di somme iscritte a ruolo a seguito di mancato pagamento, parziale o totale, delle somme dovute a causa dell’utilizzo indebito di crediti è vietata la compensazione di crediti.
Di fatto, ai titolari di partita IVA, per i principali tributi è preclusa la possibilità di presentare un modello F24 in presenza di compensazioni: IVA, IRPEF, addizionali IRPEF, IRAP, IRES, imposte sostitutive sul reddito, ritenute alla fonte e crediti d’imposta da quadro RU.
Per i soggetti non titolari di partita IVA è precluso l’utilizzo del mod. F24 cartaceo o a mezzo home banking nel caso in cui il saldo sia pari a zero. Nel caso di F24 con compensazione e saldo positivo è concesso il pagamento anche a mezzo home banking.
Anche pagare un modello F24 è divenuto più complesso. Occorre innanzitutto distinguere tra titolari di partite IVA e non titolari e tra compensazioni orizzontali e verticali.
Nella risoluzione 68/E del 09/06/2017 “Deleghe di pagamento modello F24 da inviare tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate e relativi codici tributo“, l’AdE ha fornito specifiche indicazioni riportando in 3 allegati le seguenti casistiche:
allegato 1): codici tributo relativi ai crediti per i quali tutti i contribuenti erano tenuti alla presentazione del modello F24 esclusivamente con i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia (Entratel, Fisconline);
Allegato 2): codici tributo per i quali i soli titolari di partita IVA sono tenuti alla presentazione del modello F24 esclusivamente con i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia (Entratel, Fisconline);
Allegato 3) codici tributo relativi ai crediti che, se utilizzati in compensazione con determinati tributi a debito, danno luogo ad una “compensazione verticale ammessa” (nell’allegato per ogni tributo sono elencate le casistiche).
Dalle limitazioni all’utilizzo del mezzo con cui presentare il modello F24 restano escluse le “altre imposte” quali ad esempio i contributi previdenziali.
Nella risoluzione viene inoltre precisato che, in ragione delle richieste pervenute, tra i codici indicati non sono ricompresi (in quanto esclusi dai nuovi obblighi) i crediti rimborsati dai sostituti a seguito di liquidazione del modello 730 e le somme erogate ai sensi dell’articolo 1 del D.L. n. 66 del 2014 e dell’articolo 1, commi 12 e ss., della L. n. 190 del 2014 (c.d. “bonus Renzi”). Ciò, ovviamente, laddove la delega di pagamento non esponga anche importi a credito per i quali risulti necessario il rispetto dell’obbligo di cui all’articolo 37, comma 49-bis, del D.L. n. 223 del 2006.
Al fine di evitare contestazioni, si consiglia l’utilizzo delle procedure messe a disposizione dell’Agenzia dato che sono le uniche per le quali è sempre e comunque ammesso l’utilizzo.
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