Le attività di manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli, possono generare reddito agrario se hanno per oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento degli animali e individuati dal decreto ministeriale previsto dall’art. 32 del TUIR al comma 2, lettera c).
Pertanto, se il risultato della trasformazione è un prodotto agricolo così come sopra definito ed i prodotti utilizzati sono di produzione prevalentemente propria dell’azienda agricola, il reddito derivante da tali attività viene completamente assorbito dal reddito agrario e non si dovrà procedere a dichiarare alcun reddito ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.
L’Agenzia con Circolare n. 44/E del 2002 ha precisato che tali attività non devono assumere per dimensioni, organizzazione di capitali e risorse, la connotazione di attività principale.
Mentre, sul concetto di “prevalenza”, l’Agenzia ha emanato la Circolare n. 44/E del 2004; in cui ha chiarito che, in linea generale, la prevalenza può essere misurata in termini di quantità o di valore:
- il primo parametro (quantità) può essere utilizzato se i beni da porre a confronto risultano omogenei (ad esempio, trasformazione in marmellate di mele prodotte e mele acquistate);
- nel caso di beni non omogenei, invece, il criterio più idoneo da utilizzare è quello del valore (ad esempio, trasformazione in marmellate di mele prodotte e pere acquistate da terzi). Pertanto, in questo caso, per verificare la sussistenza del requisito della prevalenza occorrerà confrontare il valore normale dei prodotti ottenuti dall’attività agricola principale e il costo dei prodotti acquistati da terzi.
Infine, si precisa che qualora i beni ottenuti dalla trasformazione di prodotti agricoli acquistati da terzi non rientrino nella tipologia di appartenenza dei beni ottenuti dalla trasformazione dei prodotti propri, viene a mancare il presupposto di accessorietà e strumentalità rispetto all’attività agricola principale, con la conseguenza che i relativi redditi non rientrano nel campo di applicazione degli articoli 32 e 56-bis del TUIR.
SOGGETTI CHE POSSONO APPLICARE IL REGIME FORFETARIO
Il regime naturale per la determinazione del reddito, quando l’oggetto delle attività summenzionate non rientra tra i prodotti citati nel DM del 13/2/15 e per le attività di servizi come di seguito specificato, è un regime forfetario riservato alla ditte individuali ed alle società semplici agricole, infatti, non è applicabile alle società in nome collettivo, società in accomandita semplice ed ai soggetti di cui all’art. 73 comma 1, lettere a), b) e d) del Tuir (soggetti IRES).
PRODUZIONE DI BENI
Quando le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti agricoli hanno per oggetto prodotti diversi da quelli elencanti nel citato decreto (vedi ultimo decreto approvato il 13/02/2015), l’impresa agricola determina il reddito d’impresa in modo forfetario (salvo opzione per il regime ordinario) che, comunque, soggiace al rispetto del principio di prevalenza. L’art. 56-bis al comma 2 in questi casi prevede che il reddito venga determinato forfettariamente con la percentuale del 15 per cento.
Di contro, se il prodotto ottenuto sostiene più manipolazioni/trasformazioni, la cessione sarà soggetto a reddito d’impresa. Infatti, devono ritenersi escluse dall’ambito di applicazione dell’art. 56-bis del TUIR le attività di trasformazione non usualmente esercitate nell’ambito dell’attività agricola che intervengono in una fase successiva a quella che ha originato i beni elencati nel decreto ministeriale, atte a trasformare ulteriormente questi ultimi beni fino a realizzare prodotti nuovi che non trovano connessione con l’attività agricola principale ai sensi dell’art. 2135 del c.c.
Allo stesso tempo, qualora non venga rispettato il principio di prevalenza, vanno tenuti distinti i casi in cui il prodotto finale ottenuto e commercializzato rientri tra quelli agricoli o comunque previsti dal Decreto oppure sia un prodotto diverso.
Infatti, nella prima ipotesi, opera la cosiddetta franchigia quindi, sono da qualificarsi come redditi agrari ai sensi dell'articolo 32 i redditi rivenienti dall'attività di trasformazione dei prodotti agricoli nei limiti del doppio delle quantità prodotte in proprio dall'imprenditore agricolo, mentre la parte eccedente tale limite deve essere determinata in base alle regole in materia di reddito d'impresa.
Nel caso in cui dall'attività di trasformazione o manipolazione si ottengano beni non agricoli e non rientranti fra quelli elencati nel citato decreto ministeriale, non essendo soddisfatto il requisito della prevalenza, l'intero reddito prodotto costituisce reddito d'impresa, da determinarsi analiticamente in base all'articolo 56 del Tuir.
ATTIVITA’ DI SERVIZI
L’art. 56-bis del Tuir al comma terzo, rimandando alla definizione di impresa agricola del Codice civile, include tra le altre attività agricole, le attività dirette alla “fornitura di servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”. Per tali attività, il reddito si determina applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento. Con circolare ministeriale n. (44/E del 2004) l’AdE ha precisato il concetto di “uso prevalente”, definendo che la verifica va effettuata in relazione al volume d’affari prodotto con le attrezzature normalmente impiegate in azienda, che deve risultare superiore a quello conseguito con le altre attrezzature.
Si tratta di attività quali, ad esempio, motoaratura, spalatura della neve, manutenzione del territorio, manutenzione del verde e simili, che l’imprenditore agricolo svolge impiegando in misura prevalente le stesse macchine agricole e le stesse risorse umane normalmente impiegate nell’azienda.
La prevalenza deve sussistere, altresì, in riferimento ai servizi forniti con le attrezzature che non sono normalmente usate in azienda (esempio spalatura neve: Trattore+Spazzaneve. Il valore del trattore deve essere maggiore del valore dello spazzaneve portato).
COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
Ai fini delle imposte sul reddito, sia per le persone fisiche che per le società semplici è possibile indicare il reddito determinato nel quadro RD sezione III della dichiarazione dei redditi “Attività agricole connesse”. In tale sezione al rigo RD10 in colonna 2 (produzione di beni) e colonna 3 (fornitura di servizi) si dovrà indicare il valore dei corrispettivi complessivamente rilevati nell’anno. Tale reddito verrà poi riportato rispettivamente nella misura del 15% e del 25% al rigo RD10 colonna 5.
Per l’IRAP, il valore della produzione determinato forfetariamente andrà indicato nella sezione III. Occorre tener presente che da quest’anno le imprese agricole non devono dichiarare i redditi rientranti nei limiti dell’art.32 che fino al 2015 erano tassati al 1,9%. Mancando specifiche istruzioni, si ritiene che tali valori della produzione debbano comunque esser considerati per la determinazione pro-quota del costo del personale (IQ42/IP68), degli interessi passivi (IQ43/IP69) e delle deduzioni previste nella sezione VI, con esclusione dell’”ulteriore deduzione”, che si attribuisce in funzione del valore della produzione esposto in dichiarazione.
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