È iniziato il countdown degli adempimenti fiscali connessi alle dichiarazioni dei redditi ed IMU per i proprietari di terreni. Come di consueto gli esperti di Consulenzaagricola.it redigeranno una serie di approfondimenti al fine di agevolare contribuenti e professionisti negli adempimenti dichiarativi.
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
Con la legge di Bilancio 2017 non sono state introdotte novità in materia IMU. È stata infatti confermata la sospensione dell’efficacia delle deliberazioni comunali di incremento dei tributi anche per l’anno d’imposta in corso.
L’acconto IMU dovuto è pari al 50% dell’imposta e dovrà esser calcolato con le stesse aliquote del 2016 e versato entro prossimo 16 giugno. Il saldo sarà dovuto entro il 18 dicembre (il 16/12 infatti è un sabato).
Ricordiamo che non sono soggetti a IMU:
- i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.
- i terreni agricoli (a prescindere da chi li possiede) classificati come montani o parzialmente montani secondo la circolare n. 9/1993.
- i terreni ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
I terreni cosiddetti "incolti", quindi “non adibiti all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del codice civile", sono da considerarsi comunque agricoli, quindi eventualmente assoggettabili al regime di esenzione di cui sopra, in base al fatto che possono essere potenzialmente destinati all'utilizzo agricolo (Cassazione n. 7369/2012).
La base imponibile dell’IMU per i terreni agricoli è data dal valore del reddito dominicale, rivalutato del 25% e moltiplicato per 135 (RD x 1,25 x 135).
IMPOSTE SUL REDDITO
Ai fini delle imposte sul reddito, i terreni producono due tipologie di reddito:
- il reddito dominicale, relativo al possesso del terreno (proprietà o altro diritto reale);
- il reddito agrario, relativo all'utilizzo del terreno per fini produttivi (soggetto dispone del terreno esercitando materialmente l’attività agricola).
Coloro che possiedono terreni devono assolvere l’IRPEF sul reddito dominicale. Se al contempo, il terreno agricolo è da loro utilizzato l’IRPEF sarà dovuta anche sul reddito agrario.
Va detto però che i terreni non affittati già assoggettati ad IMU nel 2016, dovranno essere soggetti all'IRPEF ed alle relative addizionali esclusivamente sulla parte di reddito agrario.
Le persone fisiche dichiarano tali redditi nel quadro A della dichiarazione dei redditi in funzione dei giorni di e della percentuale di possesso.
Non sono dichiarati in tale sezione i redditi dei terreni posseduti all’estero o quelli affittati per usi non agricoli. Tali redditi infatti andranno dichiarati nel quadro RL (altri redditi).
Si dichiarano, ma nel quadro RH, i redditi fondiari delle persone fisiche che partecipano nell'impresa familiare agricola, dal coniuge nell'azienda coniugale e dai soci di società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e di società di fatto.
Mentre, non producono reddito:
a) i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani;
b) i terreni utilizzati dal possessore come beni strumentali nell’esercizio delle proprie specifiche attività commerciali
c) i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta di pubblico interesse dal Ministero per i beni e le attività culturali, purché il proprietario non abbia ricavato alcun reddito dalla loro utilizzazione per tutto il periodo d’imposta.
Se nel corso dell’anno si sono verificate diverse situazioni per lo stesso terreno, andrà compilato un rigo per ogni situazione, specificando il periodo e barrando l’apposita casella a colonna 8 che segnala che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente.
Se per uno stesso terreno, la quota di possesso di reddito dominicale differisce da quella del reddito agrario, andranno sempre compilati due righi ma senza barrare la colonna 8.
In via generale la base imponibile per l’IRPEF si calcola nel seguente modo:
- Reddito dominicale. Si rivaluta la rendita catastale del 80%, ulteriormente rivalutata del 30% e la si rapporta ai giorni ed alla quota di possesso.
- Reddito agrario. Si rivaluta del 70% e poi ulteriormente del 30% e la si rapporta ai giorni ed alla quota di possesso.
Vi sono però delle eccezioni:
1) La rivalutazione dell'80 e del 70% è esclusa nel caso di terreni concessi in affitto per usi agricoli a giovani agricoltori che non abbiano ancora compiuto 40 anni al momento della stipula del contratto ed in possesso della qualifica di IAP (personalmente o come società), purché i contratti abbiamo una durata non inferiore a cinque anni.
2) L'ulteriore rivalutazione del 30% non deve esser applicata ai terreni coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (Iap) iscritti nella previdenza agricola.
Una particolare attenzione circa l’ulteriore rivalutazione del 30% deve esser rivolta ai soggetti che partecipano ad una società di persone. Infatti, se la società ha i requisiti IAP, non è tenuta all’ulteriore rivalutazione del 30%, ma alla sezione II del quadro RO (“Dati relativi ai singoli soci”) riporterà per ogni singolo socio non IAP i maggiori redditi alle caselle 16 e 17.
Qualora lo scorso anno, vi fosse stata una perdita di prodotto superiore al 30% della produzione annuale del fondo, opportunamente e tempestivamente segnalata all’ufficio del Territorio nella casella 7 andrà riportato il codice “2”. Ciò permetterà di escludere il corrispondente reddito agrario e dominicale dall’imponibile IRPEF.
Sempre nella casella 7 andrà riportato il codice “4” nel caso di affitto concesso per usi agricoli a giovani imprenditori coltivatori diretti o IAP o che acquisiscano tale qualifica entro due anni dalla firma del contratto per non applicare la rivalutazione (vedi punto 1).
Va in ultimo ricordato che i redditi dei fabbricati rurali sono esenti dall’IRPEF, in quanto già compresi nel reddito dei terreni, pertanto non dovranno esser indicati nella specifica sezione B – Redditi da fabbricati.
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