A partire dall’anno 2016, in forza delle previsioni della Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015), gli operatori del settore agricolo non dovranno assolvere l’IRAP e non dovranno nemmeno presentare la relativa dichiarazione.
Per poter accedere all’esenzione, il presupposto è quello di svolgere attività potenzialmente rientrante nel reddito agrario di cui all’art. 32 del TUIR, ossia le attività dirette:
- alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
- all'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;
- allo svolgimento delle attività connesse di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile.
Per l’accesso allo sconto fiscale, invece, non rilevano la natura giuridica o il regime applicato ai fini delle imposte dirette: pertanto, un soggetto che svolge attività di coltivazione rientrante nell’articolo 32 del TUIR e che determina il reddito a costi e ricavi, risulterà ugualmente escluso dal pagamento dell’IRAP.
Per l’individuazione dei soggetti che usufruiranno dell’esenzione si può fare riferimento anche alla vecchia formulazione dell’art. 3, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 446/1997, il quale prevedeva per alcuni produttori agricoli l’applicazione dell’aliquota ridotta dell’1,9% (anziché l’ordinario 3,9%). I requisiti per l’accesso ai benefici fiscali erano contenuti nella circolare n. 141/1998. Bene: i soggetti che ieri applicavano l’imposta ridotta sono coloro che oggi godranno dell’esenzione.
Le istruzioni al modello IRAP 2017 lasciano aperti però alcuni dubbi: uno di questi è quello relativo alla modalità di determinazione della base imponibile per le imprese agricole che svolgono un’attività mista sotto il profilo dell’IRAP.
Infatti, non tutte le attività agricole possono usufruire dell’esenzione IRAP: versano l’imposta in maniera ordinaria gli agriturismi e coloro che svolgono le attività di cui all’art. 56-bis del TUIR, tra cui gli allevamenti condotti su terreni insufficienti a produrre un quarto dei mangimi e le attività connesse di produzione di beni (esclusi dal DM 13 febbraio 2015) e prestazioni di servizi agricoli non ricompresi nella disciplina di cui all’art. 32 TUIR.
Tali soggetti possono determinare il valore della produzione imponibile IRAP nella sezione IV del modello: per gli agriturismi è sufficiente inserire i dati rilevanti derivandoli dalla contabilità separata, mentre per quanto riguarda gli allevamenti, l’imposta si calcola sui capi eccedenti il reddito agrario. Ai fini pratici, si consiglia di calcolare il valore della produzione totale, per poi riportare una variazione in diminuzione pari alla quota rientrante nel reddito agrario, indicando nella sezione solo gli importi soggetti ad IRAP.
Il valore della produzione ai fini IRAP viene determinato sulla base dei dati di bilancio per le società di capitali, ovvero sui dati analitici con rilevanza fiscale per SNC e SAS. Si segnala che le persone fisiche e le società semplici che svolgono attività connesse non rientranti nel reddito agrario (compresa la produzione di energia elettrica), in quanto determinano il reddito forfettariamente, possono compilare l’apposita sezione del modello IRAP “per imprese in regime forfettario”.
Infine, circa l’applicabilità dell’esenzione IRAP alle cooperative: se le cooperative di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli possono rientrare tra i soggetti esenti dall’imposta sulle attività produttive, si ritiene che siano comunque soggetto passivo IRAP tutte quelle cooperative che prestano servizi e vendono beni solamente ai soci.
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