Nel caso in cui ci fosse stata una notifica irregolare o nel caso la notifica non fosse addirittura mai stata effettuata, non esiste per il contribuente un termine perentorio entro il quale ricorrere in giudizio.
A seguito delle manovre correttive, con le quali veniva data al contribuente la possibilità di “rottamare” sia le cartelle di pagamento sia le liti pendenti, potrebbe essere capitato a quest’ultimo di richiedere ad Equitalia il proprio “estratto di ruolo” trovando al suo interno una brutta sorpresa.
Qualora si fosse accorto della presenza di carichi pendenti a lui ignoti, avrebbe la possibilità di ricorrere dinnanzi al giudice tributario al fine di sospendere le azioni esecutive dell’agente della riscossione, lamentando la mancata notifica della cartella.
Una recente pronuncia della Sentenza del 2 ottobre 2015, n. 19704 - Cass. civile - Sezioni Unite ha infatti affermato che “è ammissibile l'impugnazione della cartella che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario”, il contribuente può quindi proporre ricorso, senza dover rispettare specifici limiti di tempo, nel momento in cui viene a conoscenza delle pretese dell’ente impositore, riportate presumibilmente all’interno dell’estratto di ruolo.
Venendo meno l’obbligo per il contribuente di ricorrere entro 60 dalla notifica poiché l’atto non è stato debitamente notificato, è comunque opportuno proporre il ricorso entro 60 giorni dal rilascio dell’estratto di ruolo.
È giusto precisare come l’atto da impugnare non sia l’estratto di ruolo ma la cartella di pagamento e che al momento del ricorso oltre alla citazione in giudizio dell’ente impositore sarà necessario citare anche l’agente della riscossione per il vizio di notifica ed in fine occorrerà descrivere in maniera precisa sia il momento e le modalità con le quali il ricorrente sia venuto a sconoscenza della pretesa.
Sussiste poi la possibilità di un doppio esito finale:
- nel caso in cui l’ente impositore non fosse in grado di produrre nulla, il giudice tributario dovrebbe dichiarare l’illegittimità della cartella esattoriale o di qualsiasi atto successivo essendoci una irregolarità nella notifica di quello presupposto.
- nel caso in cui invece l’ente riuscisse a dimostrare, portando prova della corretta notifica, il contribuente si vedrebbe rigettare il ricorso e risulterebbe così soccombente.
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