La legge di Stabilità 2017 (L. 232/2016) ha previsto numerose disposizioni agevolative per il settore agricolo, tra cui l’esenzione contributiva per i nuovi operatori agricoli professionali under 40. Sul tema, però, erano attesi alcuni necessari chiarimenti, che l’INPS ha fornito la scorsa settimana, con la circolare n. 85 del 2017.
La richiamata circolare ha precisato che l’esonero dal pagamento dei contributi spetta a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (CD e IAP) che:
- abbiano iniziato una nuova attività imprenditoriale agricola nell’anno 2017 (dall’1/1 al 31/12);
- non abbiano ancora compiuto 40 anni alla data di inizio della nuova attività imprenditoriale agricola.
Inoltre sono ammessi allo sgravio anche i soggetti IAP e CD che abbiano effettuato la nuova iscrizione nel 2016, purché l’azienda sia ubicata in territori montani o zone svantaggiate.
Per nuova realtà imprenditoriale, viene specificato nella circolare, va considerata quella ulteriore e diversa rispetto ad altre eventualmente già esistenti. A tal fine, l’INPS si riserva di accertare che il nucleo del nuovo CD che richiede l’ammissione all’incentivo non sia composto, anche se con ruoli diversi, dai medesimi soggetti e non eserciti l’attività sui medesimi fondi di un altro nucleo CD esistente.
Sulla base di ciò, l’Istituto pare fornire un chiarimento molto importante rispetto ad uno dei temi più sentiti, ossia quello della possibilità di accedere all’esonero contributivo anche da parte del giovane coadiuvante. La necessità di creare una nuova realtà imprenditoriale, infatti, pare escludere tale possibilità.
Lo sgravio previsto dalla Legge di Stabilità 2017 consiste nell’esenzione dal pagamento di alcune quote contributive, ossia quelle per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e il contributo addizionale di cui all’art. 17, comma 1 della L. 160/1975 a cui è tenuto il soggetto IAP o CD per l’intero nucleo. Restano dovute invece:
- il contributo di maternità;
- il contributo INAIL (ove dovuto).
L’esonero contributivo è così quantificato:
- esonero del 100% per i primi 36 mesi di attività;
- esonero del 66% per gli ulteriori 12 mesi;
- esonero del 50% per gli ulteriori 12 mesi.
Per poter accedere allo sgravio contributivo previsto dall’art. 1, commi 344 e 345 della L. 232/2016, è necessario anche il rispetto di alcune ulteriori condizioni come:
- la regolarità prevista dall’art. 1, commi 1175 e 1176 della L. 296/2006, relativa all’adempimento degli obblighi contributivi, all’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e al rispetto degli altri obblighi di legge;
- il limite del de minimis previsto dai regolamenti UE n. 1407 e 1408/2013, stabilito per il settore agricolo in 15.000 euro.
Per poter accedere al beneficio, i CD e gli IAP dovranno inoltrare all’INPS la domanda telematica di ammissione all’incentivo, una volta concluso il processo d’iscrizione alla gestione previdenziale.
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