È di soli pochi giorni fa l’interpello con cui l’Agenzia aveva aperto un’interessante finestra sulle attività connesse, riconducendo all’interno dell’art. 32 del TUIR l’attività di produzione di caviale, grazie ad un’interpretazione estensiva del DM 13 febbraio 2015. Oggi, però, l’Ufficio fa marcia indietro.
Infatti, con la risoluzione 52/E di ieri, 26 aprile 2017, è stato chiarito che l’attività di produzione di medaglioni di pesce da parte di un itticoltore non può essere ricondotta tra le attività di cui all’art. 32 TUIR.
Il caso di specie riguardava un soggetto IAP che svolgeva attività di allevamento di trote (bianche e salmonate) dalla schiusa delle uova fino alla lavorazione e commercializzazione del pesce accresciuto. Contestualmente, l’imprenditore agricolo aveva predisposto anche un laboratorio in cui svolgeva la prima fase di lavorazione sul pesce prodotto, producendo, tra gli altri, filetti di pesce, medaglioni di pesce e altri preparati crudi a base di pesce.
Se nessun dubbio c’era circa la riconducibilità della produzione di filetti all’interno del reddito agrario, in quanto tale attività è espressamente ricompresa all’interno del DM 13 febbraio 2015, decisamente più controversa era, ed è tuttora, la partita relativa ai medaglioni di pesce prodotti dall’impresa.
Per medaglioni, si intendono dei prodotti a base di pesce, derivanti dalla semplice macinazione del filetto, con l’aggiunta di pangrattato, olio di semi di girasole, sale e antiossidanti in misura largamente non prevalente, sia dal punto di vista della quantità (meno del 30% del totale), sia dal punto di vista del valore (in quanto pari a meno del 5% del costo totale).
Oggetto dell’istanza del contribuente era, appunto, la richiesta di chiarimenti circa la possibilità di ricomprendere all’interno del reddito agrario (ex art. 32 del TUIR) tale prodotto. L’Agenzia, nella risoluzione in commento, ha espresso parere negativo.
Nell’argomentazione dell’Ufficio, infatti, si legge che il riferimento per tale valutazione dev’essere sempre il contenuto del DM 13 febbraio 2015, il quale stabilisce quali sono i prodotti che devono essere inclusi all’interno del reddito agrario.
Tra questi, il decreto prevede la “produzione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi, mediante congelamento, surgelamento, essiccazione, affumicatura, salatura, immersione in salamoia, inscatolamento e produzione di filetti di pesce (ex 10.20.0)”.
Anche alla luce del parere fornito dal MIPAAF, l’Agenzia afferma che i medaglioni non possono essere ricondotti all’interno della disciplina dell’art. 32 del TUIR in quanto all’interno del decreto non sembra rientri alcuna attività di trasformazione del pesce diversa dalla produzione di filetti.
Secondo quanto precisato nella risoluzione, quindi, l’attività di produzione di medaglioni deve ritenersi una trasformazione del pesce, la quale deve considerarsi come attività connessa ai sensi dell’art. 2135 c.c., ma che non può ricondursi all’interno del reddito agrario, in quanto non inclusa nell’elencazione di cui al DM 13 febbraio 2015.
La risoluzione n. 52/E nulla specifica circa l’applicabilità del regime forfettario ex art. 56-bis del TUIR per la produzione e commercializzazione dei medaglioni di pesce. Si ricorda, che l’art. 56-bis, al secondo comma, prevede che per “le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati nell'articolo 32, comma 2, lettera c), ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 15 per cento”.
Sebbene sia tutt’altro che pacifico, riteniamo che il richiamato regime forfettario possa applicarsi nel caso dei medaglioni, i quali altro non sono che una lavorazione artigianale di un prodotto ottenuto dall’allevamento di animali.
Come detto, però, la problematica è suscettibile di varie interpretazioni, infatti non bisogna dimenticare che l’Agenzia delle Entrate con la circolare 44/E del 2004 ha escluso dall’ambito di applicazione dell’art. 56-bis quei prodotti che derivano da un’ulteriore trasformazione rispetto a quelli contenuti nel decreto.
Considerato che il medaglione di pesce non è altro che un’ulteriore lavorazione del filetto, occorre muoversi con la massima cautela onde evitare di incappare in accertamenti e contestazioni da parte dell’Agenzia.
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