Nei provvedimenti previsti dalla manovra correttiva, se confermati, vi saranno interventi che rimoduleranno ancora una volta alcuni principi dell’IVA e le regole che riguardano la compensazione dei crediti fiscali.
Tra le novità contenute nel DEF 2017 vi è la sensibile riduzione dei termini in cui è possibile detrarre l’IVA a credito. La detrazione dell’Iva sugli acquisti è ammessa entro la scadenza della dichiarazione IVA del secondo anno successivo a quello di riferimento della fattura. L’art.19 comma 1 del DPR 633/72 dispone che “il diritto alla detrazione dell’imposta relativa all’acquisto di beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile e può esser esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto…”. Ciò significa ad esempio che per un acquisto effettuato nel mese di novembre del 2017 l’impresa potrà detrarre l’IVA nella liquidazione IVA di tale periodo, oppure successivamente, entro a dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta 2019.
Ora il termine verrebbe così modificato: “con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto”. Pertanto, stando all’esempio appena citato, lo stesso acquisto effettuato a novembre 2017 permetterebbe al contribuente di poter detrarre l’IVA fino alla dichiarazione annuale 2017.
La norma si traduce in un ulteriore impegno da parte dell’impresa ad anticipare i tempi di registrazione, ma soprattutto, induce a delle riflessioni in caso di mancato recapito di fatture d’acquisto per operazioni per le quali sia intervenuta l’esigibilità dell’imposta.
Il committente deve infatti regolarizzare l’omessa emissione della fattura da parte del fornitore entro 30 giorni dalla scadenza del termine di quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione. È evidente che se si verifica un tale evento al termine dell’anno, vi potrà esser il rischio per il committente di non poter esercitare il proprio diritto alla detrazione.
La disposizione non potrà avere validità retroattiva per non pregiudicare il diritto alla detrazione legittimamente applicato in funzione della normativa precedente.
Viene inoltre proposta una ulteriore stretta sulle compensazioni. Infatti è previsto l'abbassamento da 15.000 a 5.000 euro dei crediti d'imposta utilizzabili in compensazione senza visto di conformità. Anche in questo caso, si presuppone che la decorrenza del provvedimento, se confermato, possa non essere retroattiva.
Infine, è previsto un ampliamento delle operazioni soggette allo split payment, prevedendone l’applicazione anche ai rapporti tra professionisti soggetti a ritenuta d’acconto e Pubblica Amministrazione.
Auspichiamo che, se le disposizioni rimarranno tali, vengano quanto meno previsti dei correttivi al fine di non pregiudicare i diritti dei contribuenti.
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