Continua il contenzioso in materia di contributi di bonifica: con la sentenza n. 3603/2017, la Cassazione ha affermato che se viene impugnato il piano di classifica, è il consorzio a dover provare la vantaggiosità del proprio intervento.
Il caso riguardava un consorzio di bonifica calabrese, il quale aveva inviato un avviso di pagamento dei contributi di bonifica ad un proprietario di fondi agricoli, il quale contestava il fatto, sostenendo che le sue proprietà non avessero beneficato in alcun modo dell’attività del consorzio.
Tale avviso era stato qualificato come illegittimo dalle commissioni tributarie locali, in quanto, a loro dire, il consorzio era tenuto a provare che, dalle attività di bonifica e manutenzione, il proprietario avesse ottenuto un beneficio diretto e specifico.
Contro la decisione della CTR, il consorzio presentava ricorso in Cassazione, promuovendo due motivi di impugnazione. Con il primo, si affermava che il contributo era stato richiesto a titolo di “spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali del Consorzio”; perciò, secondo la legge regionale calabrese, questo poteva essere posto a carico del consorziato “indipendentemente dal beneficio fondiario”.
Un altro profilo rilevante riguarda il principio per cui l’obbligo del pagamento dei contributi di bonifica da parte dei proprietari dipende dall’inserimento degli immobili agricoli ed extra-agricoli all’interno del comprensorio di bonifica, secondo quanto stabilito dal piano di classifica.
Sulla base di ciò, la Cassazione ha rilevato la CTR avrebbe dovuto considerare la qualità di consorziato-contribuente e l’effettività della posizione debitoria del proprietario nei confronti del consorzio. Nel caso in esame, poi, l’assenza del beneficio era irrilevante ai fini della decisione, in quanto escluso come parametro di valutazione dalla legge regionale.
Successivamente, però, i giudici di legittimità facevano un’ulteriore precisazione, affermando che, anche nel caso in cui l’avviso fosse stato riferito all’esecuzione delle opere di bonifica, la difesa del contribuente invocante una generica “assenza del beneficio” non poteva essere accolta.
L’inserimento dei beni immobili all’interno del comprensorio di bonifica, infatti, genera una sorta di “presunzione di vantaggio”: la sua assenza dovrà essere puntualmente contestata e dimostrata da parte del proprietario al fine evitare il pagamento dei relativi contributi.
Il contribuente, però, ha la possibilità di ribaltare l’onere della prova: a seguito dell’impugnazione del piano di classifica che introduce gli immobili all’interno del comprensorio di bonifica, toccherebbe al consorzio dimostrare e provare la presenza del vantaggio per il proprietario e i suoi terreni.
Laddove, invece, venga impugnato l’avviso di pagamento e non il piano di classifica, la presunzione di vantaggiosità resta a favore del consorzio: in tal caso, per difendersi non basterà un mero richiamo all’assenza di benefici. Il contribuente dovrà provarne concretamente l’assenza.
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