Con la circolare 4/E del 30 marzo 2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti circa alcuni profili applicativi della disciplina del super e dell’iperammortamento. Tra i temi toccati c’è l’applicabilità delle agevolazioni anche agli investimenti per l’acquisto di impianti fotovoltaici.
Secondo quanto previsto dalla richiamata circolare e alla luce della recente disciplina in materia di imbullonati, gli impianti fotovoltaici devono essere considerati come beni mobili: pertanto, questi possono accedere al superammortamento del 140%, in quanto ammortizzabili con il coefficiente del 9%.
Si ricorda, che l’istituto del superammortamento, introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) prevede la possibilità di imputare, ai soli fini dell’ammortamento, un maggior costo di acquisto dei nuovi beni: acquistando beni per 100, sarà possibile ammortizzarli per 140.
Come detto, l’elemento discriminante per l’applicabilità del bonus è il coefficiente di ammortamento. Infatti, l’art. 1 comma 93 della richiamata L. 208/2015 prevede che, tra gli altri, non si applica il superammortamento agli investimenti in beni materiali strumentali per i quali i coefficienti di ammortamento sono inferiori al 6,5%.
In materia di impianti fotovoltaici, l’orientamento circa il coefficiente da applicare ai fini dell’ammortamento è spesso mutato. La prima circolare 46/E/2007 aveva considerato tali beni come beni mobili, assoggettandoli ad ammortamento nella misura del 9%. Tale posizione permaneva fino al dicembre 2013, quando la circolare 36/E affermava che era attribuibile l’aliquota del 9% ai soli impianti qualificabili come “beni mobili” ed applicando l’aliquota del 4% per quegli impianti qualificabili come “beni immobili”.
La nuova circolare 4/E di qualche giorno fa, però, ritorna al passato, inquadrando gli impianti fotovoltaici come beni mobili e assoggettandoli al coefficiente di ammortamento del 9%.
Questo, viene affermato sulla base della nuova disciplina in materia di imbullonati, così come modificata dall’art. 1 comma 21 della L. 208/2015, la quale ha stabilito che “la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”.
La disciplina di cui sopra è stata poi oggetto di ulteriori chiarimenti da parte dell’Agenzia che, con le circolari 2/E e 27/E dello scorso anno, ha precisato che fra gli elementi che sono esclusi dalla stima devono essere ricompresi anche gli impianti fotovoltaici. E lo stesso vale per le pale degli impianti eolici.
Pertanto, le richiamate componenti impiantistiche restano escluse dalla rendita catastale degli immobili ospitanti le centrali fotovoltaiche ed eoliche e non possono essere qualificate come beni immobili.
Ai fini dell’ammortamento, quindi, le componenti immobiliari devono essere ammortizzate con il coefficiente del 4%, mentre quelle impiantistiche saranno soggette alla percentuale del 9%.
Conseguentemente, essendo il coefficiente di ammortamento superiore alla soglia minima del 6,5%, gli investimenti per l’acquisto di impianti fotovoltaici possono usufruire delle agevolazioni del superammortamento.
©RIPRODUZIONE RISERVATA