Come noto, l’accesso al credito è un’operazione sempre molto complicata per qualunque tipo di impresa, ma un passaggio fondamentale per poter sostenere e sviluppare le attività della stessa.
Per il settore dell’agricoltura, il legislatore ha previsto alcuni strumenti straordinari, tra cui il cosiddetto pegno rotativo. Questa particolare forma di pegno fornisce l’importante opportunità per il debitore di offrire come garanzia i propri prodotti senza però perderne il possesso, come avviene nell’ambito dell’ordinario diritto di pegno.
Non perdendo il possesso dei beni, l’agricoltore può svolgere sui prodotti le necessarie attività di manipolazione o di stagionatura necessarie al perfezionamento del procedimento di produzione, ma anche disporne liberamente.
Ciò non è possibile per tutti i prodotti: la L. 401/1985 stabiliva l’applicabilità del pegno rotativo sui prosciutti a denominazione d’origine tutelata, mentre la L. 122/2001 ha esteso tale possibilità anche per i formaggi a denominazione d’origine a lunga stagionatura.
Solo l’estate scorsa, però, è stato approvato un aggiornamento del decreto (DM 26 luglio 2016) richiesto dalla legge per rendere applicabile la norma, disciplinando gli aspetti più concreti ed operativi.
In particolare, si è stabilito che le forme oggetto di pegno devono essere identificate chiaramente, tramite l’apposizione di un timbro ovvero la fisica separazione da quelle libere da vincoli. Inoltre, il debitore è tenuto alla compilazione di un apposito registro al fine di annotare tutte le operazioni riguardanti i formaggi oggetto del pegno. Tale registro dovrà poi essere annualmente vidimato da un notaio.
Lo strumento del pegno rotativo, infatti, consente all’agricoltore di poter disporre liberamente dei beni vincolati, potendo anche venderli o permutarli liberamente. In tal caso, però, il debitore è tenuto a reintegrare con nuovi formaggi la garanzia prestata: ciò dovrà essere annotato nei registri, previa autorizzazione della banca finanziatrice.
La concreta applicazione dell’istituto, poi, è vincolata anche al regolamento con cui l’ente finanziatore, l’impresa e l’eventuale consorzio di tutela disciplinano le regole per la gestione e certificazione dei prodotti assoggettabili a pegno.
In sede di approvazione del decreto del 2016, alcuni consorzi di tutela avevano già stipulato alcune intese (Grana Padano, Parmigiano Reggiano, Pecorino Romano, Montasio e Provolone Valpadana), mentre nel gennaio di quest’anno è stata sottoscritta anche l’intesa da parte del consorzio Pecorino Sardo DOP.
Quello del pegno rotativo, soprattutto per quanto riguarda i prodotti lattiero-caseari, rappresenta uno strumento giovane ma estremamente interessante, da tenere in considerazione per i produttori di formaggi ad origine tutelata che hanno necessità di ottenere finanziamenti.
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