Nuovo rinvio per l’obbligo di abilitazione alla guida di trattori e macchine agricole: in sede di conversione del Decreto Milleproroghe, il legislatore ha rinviato il termine per l’entrata in vigore della disposizione al 31 dicembre 2017.
In forza della previsione dell’art. 73 del D. Lgs. 81/2008, tutti i lavoratori che utilizzano attrezzature devono essere formati per il loro utilizzo. La norma, poi, ha devoluto alla Conferenza Stato-Regioni il compito di definire quali fossero i macchinari ricompresi in tale obbligo e quale fosse il percorso formativo da seguire.
In forza dell’accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, sono ricompresi tra i macchinari che necessitano di abilitazioneper l’utilizzo anche itrattori agricoli o forestali.
Secondo tale accordo, è necessaria l’abilitazione per l’utilizzo di “qualsiasi trattore agricolo o forestale a ruote o cingoli, a motore, avente almeno due assi ed una velocità massima per costruzione non inferiore a 6 km/h, la cui funzione è costituita essenzialmente dalla potenza di trazione, progettato appositamente per tirare, spingere, portare o azionare determinate attrezzature intercambiabili destinate ad usi agricoli o forestali, oppure per trainare rimorchi agricoli o forestali. Esso può essere equipaggiato per trasportare carichi in contesto agricolo o forestale ed essere munito di sedili per accompagnatori”.
L’accordo del febbraio 2012, infatti, prevedeva chei lavoratori del settore agricolo, che al 20/12/2012 erano in possesso di esperienza documentata almeno pari a 2 anni,sonotenuti a frequentare solo il corso di aggiornamento entro 5 anni dalla data di pubblicazione dell’accordo.
In sede di conversione del Decreto Milleproroghe 2017, con l’art. 3, comma 2-ter, si è introdotta l’ennesima proroga: l’entrata in vigore dell’obbligo di abilitazione alla guida di trattori e macchine agricole è stata posticipata al 31 dicembre 2017.
Entro un anno (entro il 31/12/2018), poi, dovranno essere organizzati i corsi di aggiornamento per i soggetti in possesso dell’esperienza biennale documentata.
Va segnalato, poi, chel’obbligo di munirsi di patentino è ampio e generalizzato, sia per quanto riguarda i mezzi per cui è necessario(trattori agricoli e forestali gommati e cingolati, sollevatori telescopici, carri raccolta frutta e alcune macchine di movimento terra),sia perché non rileva il titolo o l’occasionalità dell’utilizzo dell’attrezzatura.
Praticamentechiunque utilizzi un trattore, quindi, deve essere munito del necessario patentino.
Ignorare l’obbligo imposto dalla normativa può avereconseguenze molto serie: in primis,la mancata formazione, sia per il datore di lavoro che per il lavoratore, può comportaresanzioni che vanno dall’arresto dai 2 ai 4 mesi all’ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro.
Inoltre,chi conduce trattori o altre macchine senza essere in possesso del patentino, potrebbe comportareproblemi di copertura assicurativa in caso di sinistro o infortuni. Infatti, le compagnie assicurative avrebberopieno titolo per non rispondere dei danni causati da un soggetto non abilitato alla guida.
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