L’opzione per la determinazione del reddito su base catastale può essere esercitata dalle società agricole anche se i requisiti non sussistono dall’inizio del periodo di imposta, ma è comunque necessario acquisirli nel corso di tale periodo. Tale precisazione è contenuta all’interno della Risoluzione 98/E/2016 emanata ieri dall’Agenzia delle Entrate.
Il quesito inviato all’Agenzia riguardava il caso di una società agricola proprietaria di un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 996 KW, utilizzato per la produzione di energia elettrica.
Fino all’anno 2015, la società non era in possesso dei requisiti dimensionali previsti dalla circolare 32/E/2009 per poter qualificare l’attività di produzione di energia come attività connessa ai sensi del terzo comma dell’art. 2135 c.c.
I requisiti dimensionali, invece, venivano raggiunti durante l’anno 2016: l’istante chiedeva quindi se fosse possibile optare per il regime catastale durante il periodo d’imposta e se, in tal caso, la produzione di energia elettrica potesse essere qualificata come attività connessa sin dall’inizio di tale periodo.
Per poter esercitare il diritto di opzione per la tassazione su base catastale, occorre il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi necessari per poter qualificare come connessa l’attività di produzione.
Quanto al profilo soggettivo, si ricorda che l’opzione per la tassazione catastale può essere esercitata dalle società agricole, così come definite dall’art. 2 del D. Lgs. 99/2004. Tale norma prevede che possono essere definite tali quelle società che:
- Svolgono esclusivamente le attività agricole di cui all’art. 2135 c.c. sin dall’inizio del periodo d’imposta;
- Riportano nella denominazione sociale la dicitura “società agricola”.
Per quando riguarda il profilo oggettivo, invece, il parametro da prendere come riferimento è quello individuato nel comma 423 della Legge Finanziaria 2006 (L. 266/2005), il quale stabilisce che la produzione e la cessione di energia fotovoltaica fino a 260.000 KWh annui deve considerarsi come attività agricola connessa, quindi produttiva di reddito agrario.
Ciò è stato autorevolmente sostenuto anche dalla Corte Costituzionale, nella sentenza n. 66/2015, dove i giudici costituzionali hanno affermato che la produzione di energia solare, da parte degli agricoltori, deve rientrare nelle attività connesse ex art. 2135, comma 3, del Codice Civile perché si tratta di un’attività che viene svolta utilizzando una risorsa dell’azienda agricola, ossia il fondo.
Sulla base di ciò, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, ai fini dell’esercizio dell’opzione, è sufficiente che la società agricola che intende optare per la tassazione catastale possieda i requisiti, oggettivi e soggettivi, sin dall’inizio del periodo d’imposta.
Per quanto riguarda, invece, i requisiti di connessione di cui alla circolare 32/E/2009, essi possono essere conseguiti anche durante il periodo d’imposta e non è necessario che siano integrati prima dell’esercizio dell’opzione per poter far rientrare l’intera attività di produzione di energia all’interno del reddito agrario dell’anno.
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