Sconti su interessi e sanzioni per i ruoli che verranno fatti oggetto della domanda di adesione alla “rottamazione” prevista dall’art. 6 del D.L. 193/2016 pubblicato ieri. Non solo: in seguito alla richiesta di accesso alla sanatoria, Equitalia non potrà più avviare nuove azioni esecutive né proseguire eventuali procedure già avviate.
La procedura introdotta dal nuovo decreto legge collegato alla prossima Legge di Stabilità, prevede la possibilità di ridurre gli importi iscritti a ruolo tramite l’abbattimento delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora. Restano invece dovuti:
- le somme affidate al riscossore a titolo di capitale;
- gli aggi per la riscossione;
- le spese di notifica;
- le spese per le procedure esecutive;
- gli interessi per la ritardata iscrizione a ruolo.
Possono essere oggetto della definizione agevolata tutti gli importi iscritti a ruolo dal 2000 al 2015. Saranno ammesse tutte le cartelle relative alle imposte, ma anche quelle relative ai contributi previdenziali e assistenziali (di competenza di Agenzia delle Entrate ed INPS). Ammessi alla “rottamazione” saranno anche le cartelle relative a tributi e tasse dovuti agli enti locali.
Potranno accedere alla sanatoria anche i debitori con rateizzazioni in corso con Equitalia. Costoro potranno usufruire dei benefici in commento, però, solo se in pari con tutti i pagamenti con scadenza dal 01/10 al 31/12/2016.
Non potranno usufruire dell’agevolazione, invece:
- ruoli relativi all’IVA riscossa all’importazione;
- ruoli relativi al recupero degli aiuti di Stato;
- ruoli relativi a condanne della Corte dei Conti;
- ruoli relativi a provvedimenti e sentenze penali.
Per poter usufruire della “rottamazione”, il contribuente dovrà presentare domanda entro il termine perentorio del 22 gennaio 2017 (90 giorni dalla pubblicazione del decreto) attraverso l’apposita modulistica predisposta da Equitalia.
Nella domanda dovrà poi essere indicata la modalità di pagamento, che potrà essere in un’unica soluzione o in un massimo di quattro rate da pagare entro il 15 marzo 2018.
Con la presentazione della domanda, il concessionario della riscossione dovrà sospendere ogni eventuale azione di recupero posta in essere. Restano validi, invece, eventuali fermi amministrativi ed ipoteche iscritte sui beni del debitore e vengono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per i carichi oggetto di richiesta di definizione.
Tramite questa “rottamazione”, come detto, si potrà usufruire di una consistente riduzione degli importi dovuti da parte del contribuente. Si stima che tale riduzione sia attorno al 20-30% del totale; per i debiti più vecchi, grazie all’abbattimento degli interessi, potrebbero esserci risparmi prossimi al 50% del totale.
Per fare un esempio, su un debito IVA di 4.700 euro iscritto a ruolo nel 2013, si stima una differenza di poco superiore a 1.500 euro sul totale da versare, con una riduzione da 7.484 euro a 5.979 euro dell’importo dovuto (-20%).
L’accesso alla sanatoria è legato all’adempimento dell’obbligazione tributaria così come ridefinita con la domanda di “rottamazione”: il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di una rata determinerà la decadenza dalla definizione con il conseguente ripristino delle misure cautelari e/o esecutive sulle somme residue ancora dovute e l’esclusione da una nuova rateazione.
Tale misura ha l’evidente scopo di ridurre il numero dei ruoli pendenti in vista del prossimo riordino degli agenti per la riscossione: a partire da luglio, infatti, Equitalia verrà chiusa e sostituita dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ente pubblico economico controllato dal MEF che dovrà poi occuparsi della riscossione di tutti i crediti tributari.
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