Dal 3 marzo 2013 è scattato l’obbligo per tutti gli operatori comunitari del settore legno di assoggettarsi al Regolamento UE n. 995/2010.
Per l’Italia l’autorità competente incaricata dell’attuazione del Regolamento UE è il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, che ha demandato al Corpo Forestale dello Stato il compito di effettuare i controlli previsti dalle norme comunitarie.
La disciplina si applica anche al legno proveniente da impianti di arboricoltura da legno, poiché non c’è distinzione tra il legname coltivato fuori foresta e quello proveniente da foresta.
Detto Regolamento UE individua, nella catena di fornitura, differenti soggetti a cui corrispondono diversi adempimenti:
- gli operatori (coloro che immettono per primi legno o prodotti da esso derivati all’interno del mercato UE e coloro che effettuano la prima vendita di legname di produzione interna europea);
- i commercianti (coloro che acquistano e vendono legno o prodotti ad esso derivati già immessi sul mercato interno).
Uno stesso soggetto può essere operatore o commerciante a seconda del tipo di attività che svolge.
La qualifica di operatore comporta l’assunzione di un sistema di dovuta diligenza e di valutazione del rischio e alla verifica dell’origine legale del legname anche attraverso i contratti di acquisto e le autorizzazioni richieste. Per il commerciante vige l’obbligo di tracciabilità.
Entrambi i soggetti devono tenere la normale documentazione fiscale e un registro di carico-scarico e conservare le informazioni per 5 anni, fornendole, su richiesta, a scopo di controllo, alle autorità competenti.
I documenti obbligatori sono i seguenti:
- il sistema di dovuta diligenza può essere elaborato dall’operatore stesso o da un organismo di controllo di sua scelta, debitamente accreditato dalla Commissione europea. Il documento è da compilare per ogni lotto e si basa essenzialmente su tre aspetti: raccolta delle informazioni, valutazione del rischio, attenuazione del rischio.
- il registro di carico-scarico deve riportare i nominativi e gli indirizzi dei venditori e degli acquirenti del legno e dei prodotti da esso derivati, completi delle relative indicazioni qualitative e quantitative delle singole forniture.
Inoltre, gli operatori e i commercianti devono essere in possesso del titolo di idoneità professionale e iscriversi all’Albo regionale delle imprese boschive.
L’art. 6 del D.Lgs. 178/2014prevede diverse sanzioni amministrative:
- chiunque importi legno o prodotti derivati senza la licenza FLEGT è punito con l’ammenda da €. 2.000 a €. 50.000 o con l’arresto da un mese a un anno. Inoltre è disposta la confisca della merce;
- l’operatore che commercializza legno o prodotti da esso derivati ottenuti violando la legislazione applicabile nel Paese di produzione, è punito con l’ammenda da €. 2.000 a €. 50.000 e con l’arresto da un mese ad un anno. Inoltre è disposta la confisca della merce;
- l’operatore che non dimostra attraverso la documentazione e i registri di aver posto in essere e mantenuto le procedure del sistema di dovuta diligenza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 5 a €. 5.000 per ogni 10 kg di merce con un minimo di €. 300 fino ad un massimo di €. 1.000.000;
- l’operatore che non tiene e non conserva per 5 anni o non mette a disposizione i registri è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.500 a €. 15.000;
- il commerciante che non tiene e non conserva per 5 anni o non mette a disposizione i registri è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 150 a €. 1.500;
- l’operatore che non si iscrive al registro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 500 a €. 1.200.
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