Resta poco tempo per tutti gli imprenditori agricoli per adeguarsi alle nuove norme in materia di antincendio: c’è tempo fino al 7 ottobre 2016, per i possessori di serbatoi e cisterne di gasolio, per regolarizzare la propria posizione.
Per quanto riguarda la prevenzione incendi, gli obblighi di adeguamento scattano per gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza complessiva superiore a 6 m3. Ai sensi dell'articolo 14, commi 13-bis e 13-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, infatti, non sono tenuti agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 tutti i depositi di capienza inferiore.
Per effetto del Decreto Milleproroghe 2015, il termine ultimo per adeguarsi alla normativa, è stato fissato per il 7 ottobre 2016. Entro tale termine, sarà necessario presentare una SCIA presso il comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio.
Ogni serbatoio di gasolio, utilizzato per l’attività agricola, munito di un qualsivoglia sistema per il rifornimento è configurato come un distributore di gasolio e, come detto, rientra nelle attività di prevenzione incendi se la sua capacità geometrica complessiva supera i 6000 litri.
Allo stesso modo più serbatoi adiacenti, anche se di dimensioni inferiori, realizzano attività di prevenzione incendi, soggetta a SCIA, se la somma dei volumi è superiore a 6000 litri.
Se la somma delle capacità supera i 25.000 litri, invece, c'è l'obbligo della denuncia all'Agenzia delle Dogane e della tenuta del registro di carico e scarico (si sommano tutti i prodotti petroliferi): sotto i 25 m3 non è richiesto tale adempimento.
Va precisato che per "capacità geometrica complessiva" si intende il volume geometrico interno del contenitore-distributore rimovibile significando che ad esempio, un contenitore-distributore, avente volume geometrico di 6 m3, è soggetto ai controlli di prevenzione incendi anche se in esso è depositato meno di 1 m3 di carburante.
Inoltre, l'utilizzo dei contenitori-distributori rimovibili per attività diverse da quelle sopra indicate non è consentito e pertanto dovrà farsi ricorso a impianti di distribuzione carburante di tipo tradizionale, disciplinati dal DM 31/7/1934 e s.m.i.
In conclusione, si segnala che sono divenuti soggetti ai controlli di prevenzione antincendio anche i depositi di mezzi (a motore) aventi superficie complessiva lorda superiore a 300 m2 e le eventuali officine per la manutenzione e/o riparazione dei mezzi a motore aventi superficie complessiva lorda superiore a 300 m2.
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