La circolare 37/E emanata venerdì 16 settembre dall’Agenzia ha fornito alcuni importanti ed attesi chiarimenti in materia di assegnazione e cessione agevolata, nonché per le trasformazioni in società semplice.
Per tali operazioni straordinarie, come noto, è previsto un regime agevolato introdotto dai commi 115-120 della L. 208/2015, il quale prevede la possibilità di sottoporre ad imposta sostitutiva le predette operazioni. Si potrà godere del beneficio fiscale fino al 30 settembre prossimo.
La circolare in commento interviene per chiarire alcuni aspetti operativi ancora poco chiari e che, a pochi giorni dalla chiusura della finestra temporale per usufruire delle agevolazioni, si erano resi necessari.
Tra i chiarimenti forniti, uno tra i più importanti riguarda la determinazione dell’imposta sostitutiva nel caso di assegnazione/cessione ai soci di terreni agricoli su cui insistono fabbricati rurali.
Sussisteva il dubbio, infatti, se ai fini della determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’8% o del 10,5% fosse sufficiente prendere il valore catastale del fondo rustico o se, invece, fosse necessario considerare anche quello relativo al fabbricato.
L’Agenzia ha precisato che il valore catastale dei terreni “esprime un valore comprensivo anche dei fabbricati sovrastanti, sempreché tali costruzioni siano strumentalmente funzionali alle necessità del fondo e siano trasferite unitamente al fondo stesso”.
Pertanto si conferma quanto già era stato affermato con la circolare 50/E/2000: ai fini della determinazione dell’imposta sostitutiva, la rendita del fabbricato va ignorata purché esso risulti strumentale al terreno. Al contrario, il valore catastale del fabbricato dovrà essere preso in considerazione nel caso in cui siano venuti a mancare i requisiti di cui all’art. 9 del D.L. 557/1993.
Un altro aspetto oscuro su cui si è reso necessario un chiarimento è quello relativo all’obbligo o meno di chiusura della partita IVA a seguito della trasformazione agevolata in società semplice. Secondo taluni, infatti, l’operazione si sarebbe potuta svolgere mantenendo la stessa posizione IVA della società trasformata.
Tale posizione, però, non è stata condivisa dall’Agenzia: l’assenza della qualifica imprenditoriale in capo alla società semplice, la quale avrà come oggetto esclusivo o principale la gestione di beni, comporta la necessità di cessare l’attività imprenditoriale. Pertanto, all’atto della trasformazione, la società trasformanda dovrà provvedere alla chiusura della parptita IVA.
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