Il tema del passaggio dell’attività agricola tra gli agricoltori anziani ed i più giovani rappresenta un argomento importante e sentito nel mondo dell’agricoltura, un problema, spesso, a cui non è facile trovare soluzione.
Tra le varie opportunità a disposizione, il Collegato agricolo approvato il 6 luglio 2016 ha previsto la concessione di una delega al Governo per delineare il nuovo istituto della società di affiancamento per le terre agricole.
L’art. 6 della L. 154/2016 attribuisce infatti all’organo esecutivo la delega per l’adozione, entro luglio 2017, delle norme necessarie per la definizione delle modalità di affiancamento tra gli agricoltori di età superiore ai 65 anni e i giovani agricoltori non proprietari di terreni agricoli di età compresa tra i 18 e i 40 anni.
E’ importante evidenziare che la norma è applicabile a tutti i soggetti che rispettano i requisiti di età sopra descritti; pertanto, non è necessario alcun rapporto di parentela fra il giovane e l’agricoltore esperto.
L’affiancamento consisterà, di fatto, in una conduzione associata dell’azienda agricola tra persone, diversa dai preesistenti istituti della compartecipazione agraria o del contratto di rete. Dal disegno generale potrebbe trattarsi di una sorta di associazione in partecipazione, in cui il giovane sarà l’associato che apporta il proprio lavoro.
Sarà poi il decreto del Mipaaf, in concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, a definire le modalità operative dell’affiancamento, anche con riferimento agli aspetti previdenziali e fiscali. Si ricorda che tali agevolazioni non potranno contrastare con la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato.
Nonostante non sia stato ancora emanato il relativo decreto attuativo, la norma delinea alcuni elementi essenziali del rapporto di affiancamento.
L’affiancamento non potrà durare più di tre anni e dovranno essere definite le modalità della conclusione del periodo di associazione tra l’agricoltore esperto e il giovane agricoltore. Al termine di tale periodo si potrebbero avere forme di subentro del giovane nell’azienda, la trasformazione dell’affiancamento in un contratto di conduzione, oppure stabilire forme di compensazione diverse in favore del giovane.
Occorrerà poi definire eventuali modalità di compartecipazione agli utili, ma anche agevolazioni per la gestione e l’utilizzo dei mezzi agricoli da parte del giovane imprenditore agricolo. Servirà stabilire anche se attribuire a questi un eventuale diritto di prelazione in caso di vendita dei terreni oggetto del rapporto di affiancamento.
È senza dubbio su questi temi, su cui il Governo dovrà normare entro dodici mesi, che si gioca tutta la partita. La norma, infatti, presenta grande potenziale e potrebbe rappresentare una fondamentale possibilità per entrambe le parti.
Il giovane agricoltore avrebbe la possibilità di imparare il mestiere e di continuare a formarsi (grazie anche all’espressa spinta verso la consulenza specifica e la formazione), ottenendo peraltro anche importanti agevolazioni al termine del percorso di affiancamento in termini di opportunità di proseguire l’attività del soggetto affiancato.
Quest’ultimo, invece, potrà fregiarsi del rapporto con il giovane, il quale dovrà dimostrare di aver apportato innovazioni ed investimenti in azienda per poter godere dei benefici. Al tempo stesso, l’affiancamento potrebbe rappresentare per l’imprenditore agricolo la possibilità di dare continuità alla propria attività senza disperdere il proprio lavoro, lasciando quindi in eredità il proprio lavoro di una vita.
Come detto, però, l’art. 6 del Collegato agricolo rappresenta solo una delega su cui i ministeri dovranno poi andare a sviluppare una nuova disciplina normativa. Come detto, dalla loro capacità e dal loro lavoro dipenderà l’esito di quello che rappresenta un interessante istituto per il settore agricolo.
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