Le operazioni di trasformazione e assegnazione agevolata introdotte dai commi 115-120 della Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) rappresentano importanti opportunità per gli imprenditori per riorganizzare la propria attività.
Come noto, per poter accedere ai benefici previsti dalla nuova disciplina è necessario che i beni oggetto di assegnazione/trasformazione siano stati concessi in affitto o in locazione.
Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate ha precisato che tale contratto può essere stipulato anche successivamente all’entrata in vigore della Legge di Stabilità (01/01/2016) senza che tale operazione possa essere considerata elusiva.
Si ritiene, inoltre, che si possa usufruire del regime agevolato anche nell’ipotesi in cui sia stata concessa in affitto l’intera azienda agricola. Sul punto non esistono chiarimenti ufficiali (la circolare 26/E non si esprime in merito), ma a nostro parere non esistono cause ostative all’assimilazione di questa operazione all’affitto di tutti i singoli beni aziendali.
Sulla base di ciò, occorre analizzare uno dei profili più complessi della materia, ossia quello che riguarda la determinazione del regime IVA da applicare alla vendita dei beni di cui si entra in possesso a seguito dell’affitto dell’azienda agricola.
Tanto nell’ambito dell’affitto di azienda agricola, quanto per quello che concerne la cessione della stessa, occorre sempre prestare attenzione al regime IVA del soggetto che affitta/cede il complesso dei beni.
Il vecchio testo dell’art. 34 del DPR 633/1972 prevedeva che non era possibile utilizzare la detrazione forfettizzata, tramite le percentuali di compensazione, per le cessioni di tutti i prodotti il cui acquisto derivava da un atto non soggetto ad imposta.
Tale norma aveva il chiaro scopo antielusivo di evitare che un soggetto potesse beneficiare della detrazione forfettaria per un bene su cui era già stata operata una detrazione analitica da parte del cedente senza che quest’ultimo avesse assolto l’IVA sulla vendita.
La nuova formulazione della norma stabilisce, invece, che non compete la detrazione forfettaria se i beni pervengono con atto escluso da IVA, ma solo a condizione che il soggetto che trasferisce l’azienda sia in regime ordinario.
Concludendo, quindi, se il locatore/cedente opera in regime speciale, allora anche l’affittuario/acquirente potrà usufruire della detrazione tramite le percentuali di compensazione con riferimento alla cessione dei beni facenti parte del complesso aziendale.
Se, invece, il soggetto proprietario operava utilizzando il regime normale IVA, l’affittuario/acquirente non potrà utilizzare le percentuali di compensazione per le cessioni dei beni che facevano parte dell’azienda all’atto del suo affitto/cessione.
In sostanza, in caso di affitto d’azienda agricola che comprenda anche le scorte vive (animali bovini, bufali o suini, nonché altri prodotti agricoli), l’affittuario ha ricevuto detti beni senza l’assolvimento dell’Iva.
Pertanto, se il concedente era in regime normale, la successiva rivendita dei prodotti agricoli da parte dell’affittuario sarà soggetta a imposta nei modi ordinari e per tali cessioni non potranno trovare applicazione le regole della detrazione forfetaria di cui al comma 4 dell’articolo 34 del D.P.R. 633/72.
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