Il tema della corretta qualificazione degli immobili rurali rappresenta un tema annoso e controverso, fatto di costanti cambi di direzione e ribaltamenti di opinione che caratterizzano una giurisprudenza e una dottrina frammentate.
Sul tema si è pronunciata recentemente la CTR Lombardia sezione staccata di Brescia, che, con la sentenza 1014/2016, ha giudicato il caso di un soggetto che richiedeva l’esenzione ICI-IMU per il proprio fabbricato rurale.
Su tale richiesta, i giudici si sono pronunciati affermando che sono solo due gli elementi che aprono la possibilità di avere accesso a tale esenzione. Infatti, per poter essere esclusi dal pagamento dell’imposta comunale sugli immobili, è necessario che il fabbricato strumentale all’attività agricola sia accatastato come D/10, certificando così il requisito della ruralità.
In alternativa, tale attestazione può aversi tramite l’annotazione di ruralità ottenibile mediante apposita domanda da presentare presso l’Agenzia del Territorio. Presentando un’autocertificazione attestante che l’immobile presenta carattere di ruralità e che tali requisiti sussistono da almeno 5 anni, si può quindi accedere all’esenzione dell’ICI-IMU, nonché al diritto di rimborso per le imposte non dovute e già pagate.
In assenza di un elemento catastale, sia esso l’accatastamento o la postilla di ruralità, che comprovi tale requisito, i giudici lombardi affermano che il fabbricato non si può considerare come rurale e, conseguentemente, non si può accedere ai benefici connessi a tale status.
La pronuncia in esame si pone in completa contrapposizione con la sentenza 889/2016 della CTP di Firenze (già commentata su ConsulenzaAgricola.it) che, invece, ha affermato che la ruralità dei fabbricati va valutata sulla base degli elementi di cui all’art. 9, comma 3-bis del D.L. 557/1993.
Sulla base di ciò, la Commissione fiorentina è arrivata ad affermare che non è necessario il possesso dell’elemento formale dell’annotazione catastale, bensì è sufficiente valutare il requisito della strumentalità del fabbricato rispetto all’esercizio dell’attività agricola.
La sentenza della CTR Lombardia in esame, invece, afferma l’esatto opposto, ossia che ciò che fa fede al fine della determinazione di un fabbricato come rurale è ciò che risulta dalle visure catastali.
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