La Legge di Stabilità 2016, con l’art. 1 comma 70, ha apportato significative modifiche alla disciplina IRAP, in particolare per quello che riguarda il settore agricolo.
La norma sopracitata ha cambiato il contenuto dell’art. 3 del D. Lgs. 446/1997: al secondo comma, la nuova lettera c-bis) prevede che sono esclusi dal pagamento dell’imposta “i soggetti che esercitano una attività agricola ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, nonché le cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601”.
Non sono quindi più obbligati al pagamento dell’imposta tutti i soggetti che svolgono attività potenzialmente suscettibili di produrre reddito agrario ex art. 32 del TUIR.
Una volta integrati tali requisiti relativi all’attività, ai fini dell’esenzione non rileva né la qualifica soggettiva (imprese individuali, enti, società di persone o di capitali) né la natura del reddito prodotto (reddito agrario o reddito d’impresa).
Sostanzialmente, quindi, non saranno più soggetti ad IRAP tutti coloro che scontavano l’imposta con l’aliquota ridotta dell’1,9% ai sensi dell’abrogato comma 1 dell’art. 45.
L’imposta, invece, continuerà ad applicarsi con l’aliquota ordinaria per quanto riguarda tutte le attività non rientranti all’interno delle attività previste dall’art. 32 del TUIR: si pensi ad esempio alle attività di agriturismo, agli allevamenti con terreno insufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi (art. 56-bis TUIR), come pure le attività di produzione di energia da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaico per la parte eccedente la franchigia prevista dall’art. 1 comma 423 della L. 266/2005 (2.400.000 kWh per le fonti agroforestali, 260.000 kWh per le fonti fotovoltaiche).
Ricordiamo che l’aliquota ordinaria prevista dall’art. 16 del D. Lgs. 446/1997 è il 3,9%. Tuttavia occorre stare attenti: il comma 3 dello stesso articolo prevede la possibilità da parte delle regioni di variare le aliquote fino allo 0,92%. Inoltre l’art. 28 del decreto IRAP prevede la possibilità di istituire, tramite apposita legge regionale, anche un’addizionale comunale o provinciale.
Per fare un esempio, in Emilia Romagna, l’imposta relativa alle attività di produzione di energia eccedenti la franchigia si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota del 4,82%.
Pertanto, per poter correttamente determinare l’imposta, si consiglia sempre di verificare le possibili maggiorazioni di aliquota collegate al territorio in cui viene svolta l’attività produttiva.
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