Una fattura generica e priva di tutte le necessarie indicazioni non può essere utilizzata dal contribuente per dedurre i costi della propria attività. La fattura, infatti, deve essere un documento “idoneo a rappresentare i costi dell’impresa”. Così si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza 9846 del 13 maggio 2016.
La controversia riguarda il caso di una società campana a cui l’Agenzia delle Entrate aveva notificato un avviso di accertamento con cui si procedeva al recupero delle somme dedotte da tale società per le provvigioni corrisposte a due agenti.
Ciò si rendeva necessario in quanto le fatture relative a tali costi risultavano incomplete e generiche, non sufficienti a ricostruire la reale situazione. Peraltro, si rilevava in appello, che la società non aveva presentato nemmeno la situazione dei conti correnti per controllare i movimenti; inoltre i contratti con gli agenti non specificavano le provvigioni e addirittura sia uno di questi, che alcune fatture, risultavano prive di sottoscrizione.
Nonostante il ricorso del contribuente, anche la Cassazione ha confermato l’orientamento dei giudici di merito.
Infatti, argomenta la Corte, nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria contesti la deducibilità di alcuni costi indicati, la fattura è documento idoneo a rappresentarli, sotto i profili della loro certezza e della loro inerenza, purché sia redatta in conformità ai requisiti di forma e contenuto prescritti.
Perciò, l'irregolarità della fattura fa venir meno la presunzione della verità di quanto in essa rappresentato e la rende inidonea a costituire titolo per il contribuente ai fini del diritto alla deduzione del costo relativo.
Inoltre, la norma che prevede il necessario contenuto della fattura (art. 21 del DPR 633/1972), tra cui l’indicazione della natura della prestazione e la qualità/quantità dei beni oggetto dell’operazione, ha evidenti finalità di controllo e verifica da parte dell’Amministrazione finanziaria. Grazie a tali elementi, infatti, l’Ufficio potrà svolgere una più precisa e puntuale attività di monitoraggio sulle operazioni poste in essere dal contribuente.
Concludendo, può essere utile precisare che una fattura dal contenuto indefinibile ed oltremodo generico può essere oggetto di sanzione da parte dell’Agenzia per non conformità del documento al modello legale ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs. 471/1997 con sanzioni da 1000 a 8000 euro.
Non solo, vi è anche la possibilità di vedersi disconosciuti i costi portati in deduzione/detrazione sia ai fini IVA che delle imposte dirette. Nei casi più gravi pare possa essere anche contestata la fatturazione di operazioni inesistenti, attività avente rilevanza penale, punita anche con la reclusione fino a sei anni.
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