L'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 26/E del 1 giugno 2016 ha finalmente offerto i tanto attesi chiarimenti in merito alla disciplina della assegnazione/cessione agevolata, della trasformazione in società semplice e della estromissione dei beni dell'imprenditore individuale.
Una delle precisazioni più importanti offerte dalla circolare è indubbiamente rappresentata dal fatto che l'Agenzia ha chiarito che il cambiamento di destinazione d'uso dei beni, anche se effettuato in prossimità della data di assegnazione per acquisire lo status di bene agevolabile, è una scelta preordinata all'esercizio di una facoltà prevista dal legislatore, dalla quale origina un legittimo risparmio di imposta; pertanto, non può essere considerata elusiva ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 212 del 27 luglio 2000.
L'Amministrazione Finanziaria ha ancora una volta confermato l'orientamento degli esperti di consulenzaagricola.it che subito dopo l'approvazione della Legge di Stabilità avevano sostenuto che l'effettivo cambio di destinazione d'uso dei beni per poter usufruire dell'agevolazione non poteva in alcun modo costituire una operazione elusiva.
L'Agenzia ha, inoltre, risolto a favore dei contribuenti la questione sorta in seguito al mutato regime di tassazione degli utili rispetto a quello vigente in concomitanza con la precedente normativa agevolativa.
In sostanza è stato chiarito che l’imposta sostitutiva assolta dalla società in sede di assegnazione agevolata "chiude, fino a concorrenza dell’ammontare tassato, qualsiasi debito tributario" sia della società che del socio.
Sono state, pertanto, confermate le istruzioni della circolare 40/E del 2002, anche perché la riforma della disciplina degli utili ha comunque mantenuto sostanzialmente invariata l’imposizione complessiva degli stessi, sia pure ripartendola tra i soci e la società.
Il documento di prassi ha chiarito che l’opzione per il regime agevolato si perfeziona con l’indicazione nella dichiarazione dei redditi dei valori dei beni e dell’imposta sostitutiva e che l’omissione, totale o parziale, o la tardività del versamento comporta l’iscrizione a ruolo delle imposte dovute, salvo il ricorso al ravvedimento operoso.
Altro dubbio risolto dalla circolare è quello inerente ai criteri per la determinazione della base imponibile ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro eventualmente dovuta sulle assegnazioni/ cessioni agevolate.
L'Agenzia ha chiarito che la base imponibile relativa all’imposta di registro dovuta per la assegnazione o cessione agevolata (50% della aliquota stabilita dalla tariffa, parte prima, allegata al Dpr 131/1986, imposte ipotecarie e catastali dovute nella misura fissa), si determina con il meccanismo di valutazione automatica previsto dall’articolo 52, comma 4, del Dpr 131/1986.
Quindi il valore catastale assunto per la determinazione della plusvalenza soggetta a imposta sostitutiva dell’8% (o del 10,5% per le società di comodo) rappresenta la base imponibile anche ai fini dell’imposta di registro.
Relativamente ai terreni agricoli la circolare ricorda il diritto alle agevolazioni fiscali previste per la piccola proprietà contadina dal Dl 194/2009 e cioè la possibilità di pagare la sola imposta catastale dell’ 1% (catastale e registro in misura fissa), a condizione che il socio assegnatario CD o IAP iscritto nella relativa previdenza agricola sia anche il conduttore del fondo e si impegni a coltivarlo per ulteriori 5 anni dall'assegnazione.
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