Tra gli adempimenti posti in capo agli operatori del settore ortofrutta, è previsto, anche per tali soggetti, l’obbligo di iscrizione alla Banca Dati degli Operatori Ortofrutticoli (BNDOO).
Pur essendo stata creata nel gennaio 2002, solo recentemente l’organismo che svolge attività di controllo per conto di Agea nel settore della commercializzazione degli ortofrutticoli freschi, l’Agecontrol, ha intensificato i controlli.
Sono tenuti all’iscrizione alla Banca Dati degli operatori ortofrutticoli:
- le organizzazioni di produttori (OP), le loro associazioni (AOP) e i gruppi di produttori (GP);
- le cooperative di produttori non associati ad OP/AOP/GP o ad altra cooperativa;
- gli imprenditori agricoli (non associati ad OP/AOP/GP o ad altra cooperativa) con un volume di commercializzato annuo superiore a 60.000 euro, IVA esclusa, per i prodotti soggetti alle norme di qualità.
Tra gli imprenditori agricoli, non sono tenuti all’iscrizione coloro che:
- vendono, consegnano o avviano i prodotti dell’ortofrutta a centri di confezionamento, imballaggio o deposito situati nell’ambito nazionale di produzione;
- avviano esclusivamente i propri prodotti ad impianti di trasformazione;
- cedono i prodotti ortofrutticoli nella propria azienda direttamente al consumatore, per il fabbisogno personale di quest’ultimo.
- conferiscono esclusivamente prodotti ortofrutticoli per la commercializzazione alle OP/AOP/GP o cooperative a cui sono associati;
- non raggiungono il volume annuo di commercializzato di 60.000 euro.
Gli operatori non tenuti all’iscrizione alla Banca Dati devono comunque osservare le norme generali e possono essere sottoposti a controllo. Inoltre, nei documenti fiscali accompagnatori al prodotto devono riportare la dicitura “esonerato ai sensi del D.M. 5462 del 03/08/2011”.
I controlli ufficiali possono essere svolti in vari luoghi: aziende agricole, mercati alla produzione, centri di condizionamento e di deposito, mercati agroalimentari all’ingrosso, mercati di smistamento e di transito, aste, piattaforme della grande distribuzione, piattaforme logistiche di smistamento, punti vendita della grande distribuzione organizzata e non, mercati rionali, esercizi commerciali in sede fissa o ambulante adibiti alla vendita al dettaglio.
Ogni variazione relativa all’azienda e ai prodotti, dovrà essere comunicata entro 60 giorni, anche per tutte le modifiche successive all’iscrizione.
La mancata iscrizione, invece, prevede l’applicazione di sanzioni amministrative da 260 a 1550 euro.
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