In occasione della nostra partecipazione alla manifestazione del Vinitaly, diversi produttori di vino ci hanno segnalato la necessità conoscere quale inquadramento fiscale debba essere attribuito all’acquisto di vino da altri produttori al fine di svolgere particolari attività enologiche.
La questione è sicuramente interessante in quanto trattandosi di un prodotto già trasformato la successiva rivendita potrebbe essere inquadrata come attività commerciale.
Al riguardo abbiamo pertanto ritenuto opportuno fornire le seguenti precisazioni.
Come è noto, se prodotti agricoli acquistati da terzi in misura non prevalente vengono assoggettati ad un processo di “manipolazione” o “trasformazione” per un incremento qualitativo o quantitativo della gamma, possono rientrare nella determinazione del reddito su base catastale.
Questo principio, ormai consolidato, ha suscitato innumerevoli dubbi, ed in particolare, molti operatori del settore vitivinicolo hanno richiesto chiarimenti in merito a quali tipi di lavorazione possano essere ricomprese nel concetto di “manipolazione” o “trasformazione”.
Ricordiamo che sul tema è intervenuta l’Agenzia delle Entrate che con la nota del 12 gennaio 2009, in risposta ad una richiesta di chiarimenti, ha precisato che “l’attività vinicola esercitata dall’imprenditore agricolo su quantitativi di vino acquistati presso terzi e sottoposti prima della immissione in consumo a successive lavorazioni in azienda, rientra nel novero delle attività agricole connesse e genera reddito agrario a norma dell’art. 32 del TUIR, purché venga rispettato il principio della prevalenza del vino prodotto da uve proprie rispetto a quello acquistato.”.
In particolare, le lavorazioni oggetto del quesito formulato da Confagricoltura consistevano nell’aggiunta di conservanti per esigenze di tutela igienico-sanitarie del prodotto, nonché in operazioni di filtrazione per garantire la stabilizzazione microbiologica del vino.
L’Agenzia, con una interpretazione a dir poco estensiva ricomprende tali attività nell’ambito delle attività agricole connesse ai fini fiscali e, a tal fine, richiama i chiarimenti forniti con la circolare n. 44 del 15/11/2004. In quell’occasione, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che si considerano attività connesse a norma del citato art. 32, secondo comma, lettera c) del TUIR, tutte quelle attività consistenti nella manipolazione e trasformazione di beni individuati ogni due anni con decreto del Ministro dell’Economia su proposta del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
Questo decreto contempla tra le attività rientranti nella disciplina dell’art. 32 “la produzione di vini”, nonché un’ampia lista di attività previste dal D.M. 13 febbraio 2015.
Chiaramente, per poter far rientrare tali attività nella disciplina del reddito agrario, è necessario, come esplicitato nella circolare 44/E del 2004, rispettare il criterio della prevalenza. Pertanto, le attività di manipolazione e trasformazione del vino di terzi al fine di ottenere un miglioramento qualitativo del prodotto finale, ovvero un aumento quantitativo della produzione, rientrano nella disciplina del reddito agrario a condizione che la produzione di prodotti propri sia prevalente rispetto ai beni acquistati da terzi.
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