Il riassetto dell’azienda agricola non fa perdere le agevolazioni PPC ottenute per l’acquisto dei diritti sul fondo rustico, ferma restando la continuazione dell’attività di coltivazione del fondo.
Questo ha deciso la CTR Toscana, con la sentenza n. 579 del 23 marzo 2016, pronunciandosi sul caso di uno IAP che aveva acquistato i diritti di usufrutto su alcuni terreni e sui fabbricati rurali ad essi asserviti, godendo delle agevolazioni previste per la PPC.
A due anni di distanza da tale acquisto, il contribuente riuniva la nuda proprietà dei terreni, di cui era titolare una SRL di cui l’acquirente deteneva il 99% delle quote (il restante 1% era della moglie), con gli acquistati diritti di godimento. Questa riunione veniva contestata dall’Agenzia con un avviso di accertamento, in quanto i diritti acquisiti con i benefici spettanti alla PPC erano stati trasferiti prima del termine quinquennale previsto dalla legge.
Mentre la CTP Siena rigettava il ricorso dell’acquirente, il giudice di secondo grado accoglieva le sue motivazioni.
La CTR, infatti, afferma che nel caso di specie occorre valutare concretamente quali sono le finalità dell’attività posta in essere. Infatti, la riorganizzazione aziendale posta in essere veniva messa in atto non certo per finalità di tipo speculativo, quanto, invece, con lo scopo di riunire ed accorpare la proprietà contadina.
Inoltre l’acquirente usufruttuario continuava a condurre direttamente il fondo. Pertanto, secondo quanto previsto dall’art. 11 del D. Lgs. 228/2001, non incorre nella decadenza dei benefici colui che, durante il periodo vincolativo di cinque anni, prosegua la conduzione del fondo con una cessione nell’ambito della propria famiglia, per effetto di una riorganizzazione aziendale.
Un ulteriore argomento in favore del contribuente accolto dai giudici è la risoluzione 455/E/2008 dell’Agenzia delle Entrate. In questo documento di prassi, si precisa che non decade dalle agevolazioni fiscali PPC colui che trasferisca i fondi acquisiti con tali benefici all’interno di una società, purché l’acquirente ne continui personalmente la conduzione a titolo di coltivatore diretto o IAP.
Sulla base di tali argomenti, quindi, la Commissione Tributaria nega che la condotta posta in essere dall’acquirente possa essere sufficiente per causare la decadenza dai benefici fiscali goduti; perciò è da considerarsi invalido l’avviso di accertamento inviato dall’Agenzia.
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