La Società Semplice rappresenta indubbiamente lo strumento societario più idoneo all’esercizio dell’attività agricola, poiché consente di ottenere un riconoscimento giuridico dell’esercizio in comune dell’attività imprenditoriale (soggettività giuridica ed autonomia patrimoniale) usufruendo, al contempo, delle agevolazioni fiscali proprie dell’imprenditore agricolo individuale[1].
Nonostante queste caratteristiche, la crescita dei rischi legati all’esercizio dell’attività, dovuta, anche, all’aumento della litigiosità nei rapporti con i terzi, hanno spinto molti operatori del settore a scegliere forme societarie diverse dalla S.S. ed in grado di limitare la responsabilità dei soci[2] (con evidenti penalizzazioni fiscali), oppure ad utilizzare strumenti di tutela del patrimonio (fondo patrimoniale) che, purtroppo, mal si conciliano con la necessità di accedere al credito.
La scelta di utilizzare strumenti di tutela del patrimonio personale dei soci è indubbiamente condivisibile, tuttavia, non bisogna dimenticare che nella società semplice la responsabilità illimitata e solidale dei soci non è un requisito essenziale ed inderogabile[3].
Infatti, il codice civile prevede la possibilità di escludere (entro certi limiti e a determinate condizioni) alcuni soci dalla responsabilità illimitata e/o solidale per le obbligazioni sociali.
La disposizione di riferimento è l’art. 2267 c.c., rubricato “Responsabilità per le obbligazioni sociali”, in base al quale: “I creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale. Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci.
Il patto deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza, la limitazione della responsabilità o l'esclusione della solidarietà non è opponibile a coloro che non ne hanno avuto conoscenza.”
• RESPONSABILITÀ LIMITATA SOLO PER I SOCI CHE NON SONO AMMINISTRATORI
Il richiamato art. 2267 prevede espressamente che per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società, dando la possibilità alle parti di prevedere limitazioni di responsabilità solo in capo a quei soci che non hanno posto in essere operazione di gestione nei confronti di terzi.
In estrema sintesi i principi espressi dalla richiamata disposizione possono essere così sintetizzati:
- I soci che hanno agito nei confronti di terzi in nome e per conto della società sono illimitatamente e solidalmente responsabili per le obbligazioni sociali e nessuna pattuizione contrattuale può derogare a tale principio.
- I soci possono prevedere pattiziamente (nell’atto costitutivo della società semplice) di escludere da responsabilità illimitata quei soci che non hanno posto in essere operazioni di gestione esterna della società. Ovviamente, affinché questa limitazione produca i propri effetti, è necessario che i soci si astengano effettivamente dall’effettuare queste operazioni.
La normativa appare sostanzialmente chiara, tuttavia occorre capire se in quest’ultimo caso la limitazione da responsabilità può essere estesa anche agli altri soci che si sono occupati esclusivamente dell’amministrazione interna della società.
Riteniamo quest’ultima possibilità sostanzialmente inattuabile, poiché si andrebbero a ledere i diritti dei creditori sociali, i quali potrebbero soddisfare i propri crediti agendo esclusivamente sul patrimonio della società.
Pertanto, la possibilità di prevedere un patto di esonero da responsabilità può riguardare esclusivamente i soci non amministratori, quindi quei soggetti totalmente esclusi sia dall'amministrazione interna che esterna della società.
L’interpretazione offerta trova indiretta conferma anche nella disciplina della società in accomandita semplice. Infatti, dagli artt. 2317 e 2320 c.c. si desume con chiarezza che la responsabilità dell'accomodante deriva dalla semplice circostanza che lo stesso è intervenuto nell'amministrazione interna della società e, quindi, anche se non ha mai speso il nome della società.
• LA RESPONSABILITÀ DEI SOCI IN CASO DI NOMINA DI UN AMMINISTRATORE ESTERNO.
Come già anticipato nei capitoli precedenti, le disposizioni che regolano la società semplice sono tassative nel prevedere due schemi per la costituzione della società:
- nel primo schema tutti i soci sono amministratori;
- nel secondo schema alcuni soci sono totalmente esclusi dall'amministrazione della società.
Nella prima ipotesi tutta la compagine sociale risponde illimitatamente per le obbligazioni sociali, mentre nella seconda fattispecie i soci che non amministrano possono essere esclusi da responsabilità.
Altri schemi non sono ammessi né le parti li possono creare; pertanto, se i soci nominano amministratore un soggetto terzo rispetto alla compagine sociale, si rientra nell'ambito del primo schema.
Conseguentemente, l’amministratore verrà considerato un socio di fatto e tutti i soci verranno considerati amministratori, senza alcuna possibilità di limitazione della responsabilità.
In sostanza, nelle società semplici non è possibile nominare un amministratore esterno, poiché vige il principio per cui questa qualifica è inscindibile da quella di socio.
[1] Si ricorda, infatti, che il regime fiscale naturale della società semplice è quello proprio delle persone fisiche, quindi potrà usufruire della determinazione del reddito su base catastale (Art. 32 del TUIR) e soggiacere alla disciplina dei redditi diversi (Art. 67 del TUIR) che consente di cedere beni immobili detenuti da più di 5 anni senza l’emersione di alcuna plusvalenza tassabile.
Le agevolazioni si estendono anche alle imposte indirette, infatti alla società semplice agricola IAP sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore dei coltivatori diretti.
[2] E’ il caso, ad esempio, delle S.r.l. agricole in opzione.
[3] Diverso è il caso, ad esempio, delle società in nome collettivo, per le quali l'art. 2291 c.c. stabilisce espressamente che tutti i soci rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali e che un eventuale patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi.
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