Non decade dai benefici spettanti per la piccola proprietà contadina colui che modifica la destinazione di parte del fondo al fine di svolgervi attività agrituristica.
Con la sentenza n. 2105/2016, gli ermellini si sono dovuti pronunciare sul caso di un contribuente che si era visto recapitare un avviso di accertamento da parte dell’Agenzia che contestava a questi la modificazione di destinazione d’uso di alcune particelle non coltivabili di un fondo acquistato con le agevolazioni per la PPC, particelle che erano state destinate all’attività di agriturismo.
La Corte si è pronunciata affermando l’infondatezza dell’accertamento, muovendo dall’analisi dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla l. 604/1954 ai fini dell’accesso e del mantenimento dei benefici relativi alla PPC.
Dal punto di vista soggettivo, infatti, non è contestabile il fatto che il contribuente fosse coltivatore diretto e che svolgesse l’attività agricola di coltivazione del fondo in maniera principale, restando all’interno della disciplina di cui all’art. 2 della legge sopracitata.
Non essendo mutato il profilo soggettivo, la Corte prosegue nell’analisi della controversia analizzando l’aspetto oggettivo e gli eventuali elementi suscettibili di causare la decadenza dai benefici. La norma di riferimento è l'art. 7, comma 1, che afferma che "Decade dalle agevolazioni tributarie l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta il quale, prima che siano trascorsi cinque anni dagli acquisti fatti a norma della presente legge, aliena volontariamente il fondo o i diritti parziali su di esso acquistati, ovvero cessa dal coltivarlo direttamente”.
Nell’ambito del caso di specie, lo svolgimento dell’attività agrituristica risultava legato da un rapporto di connessione e complementarietà rispetto alla principale attività del fondo, che veniva svolta in maniera continuativa da parte del titolare.
Citando anche ampia giurisprudenza (Cass. 2663/2006, Cass. 1948/2013, Cass. 22001/2014), la Corte mette in luce come non sia richiesta l’esclusività della coltivazione del fondo per il mantenimento dei benefici per la PPC, quanto, piuttosto, rilevi, oltre al mantenimento della qualifica soggettiva, la concreta prosecuzione della coltivazione del fondo.
La norma, infatti, richiedeva la non cessazione dell’attività di coltivazione e la non alienazione del fondo o parte dello stesso. Nel caso in analisi, però, lo svolgimento dell’attività agrituristica in connessione con l’attività principale, non risulta idonea alla decadenza dai benefici, in quanto connessa alle attività agricole svolte dall’imprenditore, così come disciplinate dall’art. 2135 c.c.
Inoltre, sostiene la Corte, la destinazione ad agriturismo di alcune particelle catastali non può essere nemmeno qualificata come distrazione dei fondi e degli edifici interessati dalla destinazione agricola. Infatti, rileva la Cassazione, tali beni mantenevano intatta la caratteristica della ruralità.
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