La “quota di legittima” è la porzione dei beni ereditari che deve essere per legge riservata a favore degli stretti congiunti ossia: coniuge, discendenti e ascendenti del defunto.
Anche in caso di testamento, affinché questo abbia piena validità è necessario rispettare le quote di legittima a favore dei legittimari.
Riportiamo pertanto di seguito le quote fissate dal codice civile a favore dei legittimari.
1. se il genitore lascia un solo figlio a questi è riservata la metà del patrimonio;
2. se i figli sono più di uno, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra loro;
3. se chi muore non lascia figli ma ascendenti legittimi, a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio;
4. se il defunto lascia soltanto il coniuge a suo favore è riservata la metà del patrimonio;
5. se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, a quest’ultimo è riservato un terzo del patrimonio e un altro terzo spetta al coniuge;
6. quando, insieme al coniuge, i figli sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto;
7. quando chi muore non lascia figli, ma ascendenti legittimi e il coniuge, a quest’ultimo è riservata la metà del patrimonio, ed agli ascendenti un quarto.
La residua porzione del patrimonio costituisce la “quota disponibile” della quale il testatore può liberamente disporre.
Il coniuge superstite oltre alla quota sopra indicata acquista il diritto di abitazione “vita natural durante” sulla casa nella quale era localizzata la vita familiare, se di proprietà del defunto o dei coniugi, e il diritto di uso sui beni mobili che la corredano.
Chi ha fatto testamento, può tuttavia decidere di attribuire, in sostituzione della legittima, uno o più beni a favore dei riservatari e può valutare se attribuire loro la facoltà di chiedere il supplemento qualora il valore dei beni sia inferiore alla quota di legittima spettante per legge; al momento dell’apertura della successione i legittimari potranno decidere se accettare l’assegnazione ovvero se rifiutarla e chiedere la quota spettante per legge.
Al decesso di chi ha fatto testamento, vengono individuati i soggetti che vantano diritti sul patrimonio e le quote loro spettanti.
Il testamento lesivo dei diritti dei legittimari non è nullo ma le singole disposizioni possono essere annullate con l’azione di riduzione.
In tal caso i riservatari hanno il diritto di agire in causa e chiedere, mediante l’azione di riduzione, la reintegrazione della quota di legittima.
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