L’aumento al 10% delle percentuali di compensazione IVA previste dal D.M. 26 gennaio 2016 potrebbe essere applicato a tutti i prodotti lattiero-caseari senza distinzioni.
Il sopracitato decreto, all’art. 1 lett. a), prevede l’aumento della percentuale di compensazione dall’8.8 al 10% per “latte fresco non concentrato né zuccherato e non condizionato per la vendita al minuto, esclusi yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati”.
Lo stesso vale, secondo quando previsto dalla lettera b) della medesima disposizione per “gli altri prodotti compresi nel citato n. 9) della Tabella A, parte I, del D.P.R. 633/72, escluso il latte fresco non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie”. Nel punto 9, sono previsti latte e crema di latte freschi non concentrati né zuccherati.
Omettendo di considerare le parole “gli altri”, in linea con quanto previsto dal precedete decreto del 23 dicembre 2005, si potrebbe quindi interpretare la disposizione in esame nel senso che tutti i prodotti lattiero-caseari compresi nella voce doganale 04.01 possano usufruire della nuova percentuale di compensazione.
In sostanza, tutti quei prodotti esclusi alla lettera a) del primo comma, rientrerebbero nella previsione della seguente lettera b).
L’interpretazione sopra offerta rappresenta indubbiamente una forzatura, ma ci auguriamo che venga condivisa dall’Amministrazione, poiché andrebbe a produrre una sostanziale e ragionevole continuità con la disciplina precedente (secondo il D.M. 23 dicembre 2005, tutti i prodotti come il latte e i suoi derivati dovevano avere lo stesso trattamento ai fini della detrazione).
Non solo, tale orientamento porrebbe rimedio all’inspiegabile discriminazione ai fini IVA effettuata dal decreto in esame su prodotti simili e, potenzialmente, riconducibili ad unità.
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