La cessione di un’azienda agricola non crea plusvalenze tassabili nell’ambito delle imposte dirette che restano, quindi, integralmente assorbite nel regime del reddito agrario.
Questo è il contenuto della recente pronuncia della CTR Basilicata che, con la sentenza 5/2016 del 10 febbraio, ha consolidato un orientamento sempre più consistente nella giurisprudenza italiana (in tal senso si veda anche la CTR Piemonte, sent. 10/2010).
La commissione tributaria regionale lucana ha quindi confermato che la cessione dell’intera azienda agricola, intesa come azienda "costituita da terreni e fabbricati rurali, da scorte vive e morte, automezzi ed attrezzature e quant'altro", non è suscettibile di generare plusvalenze ex art. 86 comma 2 del Tuir per carenza di presupposto impositivo.
Ciò viene affermato sulla base del fatto che l’azienda agricola è un bene non produttivo di reddito d’impresa, secondo quanto sostenuto in alcune autorevoli circolari ministeriali (tra cui la C.M. 21 marzo 1980 n. 9/9/52) e, pertanto, insuscettibile di essere oggetto di imposizione.
La cessione dell’azienda agricola, inoltre, pare non possa nemmeno rientrare nelle fattispecie di cui all’art. 67 comma 1 lettera h) e h-bis) del Tuir, poiché entrambe le previsioni si riferiscono alla cessione di aziende commerciali.
Chiaramente, tale esenzione si rende possibile solo se, come nel caso di specie, la cessione dell’azienda agricola viene fatta nel suo complesso e non vendendo i singoli beni: in tal caso, infatti, ci sarebbero pochi dubbi sull’applicabilità della disciplina dell’art. 67 comma 1 lett. b) del DPR 917/1986 che assoggetta alla disciplina dei redditi diversi le cessione dei singoli beni immobili.
Secondo la commissione tributaria, oltre a non produrre plusvalenze patrimoniali ex art. 86, la cessione non crea nemmeno plusvalenze ex art. 17 comma 1 lett. g), che si formano nel caso di “cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di 5 anni”. Tale disciplina, infatti, risulta applicabile solo alla cessione di aziende commerciali e non a quelle agricole.
Pertanto, per queste ultime, non esiste il presupposto impositivo per gli eventuali plusvalori realizzati, compreso l’avviamento.
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