Con la Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/15, G.U. n. 208, S.O. n. 70, del 28 dicembre 2015), sono state apportate rilevanti novità in ambito di registrazione dei contratti di locazione ad uso abitativo.
Il punto più importante da evidenziare è sicuramente l’introduzione dell’articolo 1, comma 59, della citata L. n.208/15 che va a modificare l’articolo 13 della L. n. 431/1998, quest’ultimo disciplinava i “patti contrari alla stessa legge“: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo.
Esaminiamo di seguito le principali modifiche normative introdotte dal 01 gennaio 2016.
- Obbligo per il solo locatore di assumersi la piena responsabilità degli adempimenti necessari alla registrazione del contratto di locazione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla stipula del medesimo, il conduttore perciò non potrà più in alcun modo svolgere tali incarichi cosa che con la precedente legge gli era concessa.
- Nei 60 giorni successivi alla registrazione il locatore dovrà dare “documentata comunicazione” all’inquilino ed all’amministratore condominiale solo nel caso in cui l’immobile faccia parte di un condomino per il quale sia previsto l’obbligo di un amministratore, dell’avvenuta registrazione del nuovo contratto in modo tale che sia possibile l’aggiornamento del registro dell’anagrafe condominiale di cui all’articolo 1130, comma 1, numero 6 del codice civile.
Per poter rispettare l’obbligo di dare “documentata comunicazione” al conduttore e all'amministratore di condominio, si ritiene necessario consegnare una copia ad ognuno del contratto debitamente registrato. - Non sono però ancora chiare le conseguenze per il locatore derivanti dall’inadempienza, sia totale che parziale, degli obblighi di legge.
- Nel caso in cui il locatore trascuri od ometta la registrazione del contratto entro i termini legali, viene concessa al conduttore la possibilità di richiedere all’autorità giudiziaria che il contratto di locazione sia ricondotto alle condizioni di legge di cui agli articoli 2 (co.1 e 2) e 3 della L. n.431/1998.
- Gli addetti dell’ufficio del registro, dell’Agenzia delle Entrate, non potranno più procedere alla registrazione dei contratti di locazione se la richiesta proviene dal conduttore ed anche il software preposto per la registrazione telematica verrà modificato in modo tale da impedire avanzamento della pratica se il richiedente è il conduttore.
- Il nuovo obbligo non riguarda le “locazioni commerciali” per le quali continuerà ad essere applicata la disciplina finora vigente, L. n.392/78.
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