In questo ultimo mese abbiamo pubblicato diverse informative sulle novità introdotte dalla legge di stabilità.
Con questa nuova pubblicazione intendiamo fornire un riassunto sintetico delle principali novità.
l) Abitazioni in comodato - per le abitazioni concesse in comodato d'uso ai figli o ai genitori (tranne se A/1, A/8 e A/9), Imu e Tasi sono ridotte del 50%. L'agevolazione si applica solo se:
- gli immobili sono utilizzati come abitazione principale;
- il contratto di comodato è registrato (entro il 20.01.2016 per l'anno 2016);
- il comodante possiede un solo immobile in Italia e risiede anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche se il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possiede nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale (tranne se A/1, A/8 e A/9).
Per il conduttore trova applicazione la norma che prevede la non applicazione della Tasi sull'immobile che costituisce abitazione principale (punto 3).
2) Terreni agricoli - a decorrere dal 2016, l'esenzione Imu sui terreni montani si applica sulla base delle disposizioni contenute nella circolare 9/1993, quindi si ritorna alle regole applicate fino al 2013. La predetta circolare elenca una serie di Comuni in cui tutti i terreni sono esentati e altri (Comuni "parzialmente delimitati") in cui solo i terreni situati in certe aree del territorio comunale sono esenti: in quest’ultimo caso occorre verificare le zone individuate come esenti e, quindi, agevolate ai fini previdenziali, rilevandole presso l'Inps. Sono, inoltre, esenti i terreni posseduti e condotti da Iap e coltivatori diretti iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.
3) Tasi su abitazione principale - non è dovuta la Tasi sull'immobile che costituisce abitazione principale (tranne se A/1, A/8 e A/9), anche per la quota a carico degli inquilini. Se l'immobile è abitazione principale per il detentore, la Tasi è dovuta solo dal proprietario, nella percentuale fissata dal Comune (o nella misura del 90% se la delibera comunale non disciplina tale aspetto).
4) Immobili a destinazione speciale - la rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali D ed E si effettua tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. In pratica, i cosiddetti "imbullonati" vengono esclusi dal calcolo della rendita catastale e quindi si riduce anche l'Imu. Per ottenere tale beneficio occorre presentare la variazione catastale entro il 15.06.2016.
5) Immobili merce - i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono soggetti a Tasi con aliquota dello O,l%. I Comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Ai fini Imu, invece, restano esenti.
6) Affitti a canone concordato - l'Imu e la Tasi dovute per le abitazioni affittate a canone concordato sono ridotte del 25%.
7) Imposta di registro prima casa - è possibile acquistare la prima casa usufruendo dell'imposta di registro nella misura agevolata del 2% anche se si possiede un'altra abitazione acquistata con i benefici fiscali, purché questa sia alienata entro un anno dalla data dell'atto. Fino ad ora, invece, nell'atto di acquisto l'acquirente doveva dichiarare di non essere titolare su tutto il territorio nazionale, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, di diritti reali su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni "prima casa".
8) Detrazione Iva prima casa - il 5O% dell'Iva pagata sull'acquisto di immobili destinati ad abitazione principale di classe energetica A o B, cedute da impresa costruttrice entro il 31 dicembre 2016, può essere detratto dall’ Irpef dell'acquirente in dieci quote.
9) Edilizia convenzionata - si prevede l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali per gli atti di trasferimento delle aree che rientrano negli interventi di edilizia convenzionata, indipendentemente dal titolo di acquisizione della proprietà da parte degli enti locali.
10) Contratti di affitto abitativi - nulla ogni pattuizione di maggiorazione del canone (in nero) e deroga della durata prevista dalla legge. L'obbligo della registrazione del contratto è a carico del proprietario che entro trenta giorni deve comunicarlo all'inquilino; se non viene registrato le sanzioni sono per il solo locatore. L’inquilino può richiedere la restituzione delle somme pagate fuori contratto.
11) Ires - a decorrere dal l 0 gennaio 2017, l 'aliquota Ires diminuirà dal 27,5% al 24%; per banche e finanziarie viene introdotta un'addizionale Ires del 3,5%.
12) Irap - sono escluse da Irap le attività agricole per le quali trovava applicazione l'aliquota ridotta dell'1,9% e, quindi, quelle che, anche solo potenzialmente, rientrano nel reddito agrario. Inoltre l'Irap è abrogata anche per le cooperative agricole di cui all'art.10 DPR 601/73. Continuano ad essere soggette ad Irap con aliquota ordinaria del 3,9% le attività agricole non rientranti nel reddito agrario. Le spese sostenute per i lavoratori stagionali impiegati per almeno 120 giorni nel periodo d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco di due anni, ai fini Irap sono ammesse in deduzione nella misura pari al 70% della differenza tra il costo del lavoratore stagionale e le altre deduzioni spettanti per lo stesso.
Vengono variati gli importi della deduzione forfetaria (articolo 11, comma 4-bis, D.lgs. 446/1997) per le società di persone commerciali, imprenditori individuali e lavoratori autonomi con valore della produzione inferiore a 180.759 euro, con un aumento da 10.500 a 13.000 euro.
13) Detrazioni ristrutturazioni e risparmio energetico - la detrazione del SO% per le spese per il recupero edilizio e per il bonus mobili e quella del 6S% per il risparmio energetico sono prorogate per il 2016. Sono detraibili al 6S% anche le spese sostenute per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione. Inoltre, per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, le persone fisiche {pensionati, dipendenti, lavoratori autonomi) e gli imprenditori in contabilità semplificata, che, anche a seguito delle detrazioni forfettarie lrpef, risultano incapienti, possono non usare direttamente la detrazione del 6S%, optando per la «cessione del corrispondente credito» ai fornitori del condominio che hanno effettuato gli interventi. Le modalità saranno definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
14) Giovani coppie - per le coppie acquirenti un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale che abbiano costituito il nucleo familiare da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni, è ammessa una detrazione dall'imposta lorda per acquisto di mobili ed arredi della medesima unità abitativa, nella misura del 50% su una spesa massima di 16.000 euro, da ripartire in dieci quote fra gli aventi diritto. L'agevolazione non è cumulabile con il bonus mobili e la detrazione sulle ristrutturazioni.
15) Leasing abitazione principale - viene introdotta la disciplina del contratto di leasing finalizzato all'acquisto di immobile da adibire ad abitazione prima casa. I canoni di leasing derivanti da questi contratti sono deducibili nella misura del 19% per un importo non superiore a 8.000 euro annui per i giovani di età inferiore a 35 anni e con un reddito entro 55.000 euro. La detrazione del 19% si applica anche al prezzo di riscatto per un importo non superiore a 20.000 euro. Le medesime agevolazioni sono applicabili anche ai soggetti di età superiore ai 35 anni, ma per importi dimezzati.
16) Maxi ammortamento - per i beni materiali strumentali nuovi acquistati, anche in leasing, dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, viene prevista una maggiorazione del 40% del costo fiscale con esclusivo riferimento alle quote di ammortamento e ai canoni di leasing e rileva ai fini Ires e Irpef, ma non Irap, attraverso una variazione in diminuzione. Restano esclusi gli investimenti in beni strumentali con coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5% (fabbricati). La norma si applica ai soggetti titolari di reddito d'impresa e agli esercenti arti e professioni.
17) Credito di imposta per investimenti nel meridione - è attribuito un credito d'imposta (20%, 15% o 10% a seconda della dimensione dell'impresa) alle imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno, dal l gennaio 2016 al 31 dicembre 2019. ·
18) Regime forfetario - viene modificato il regime forfetario introdotto con la scorsa Stabilità (Legge 190/2014). In particolare:
- viene innalzata la somma di ricavi/compensi che possono essere realizzati ai fini della permanenza del regime (per i professionisti il nuovo limite è pari a 30.000 euro);
- non è più necessario verificare che i ricavi/compensi percepiti nell'attività di impresa, arte o
- professione siano prevalenti rispetto a quelli (eventualmente) percepiti come redditi di lavoro dipendente o assimilato, a condizione però che il reddito di lavoro dipendente non superi l'ammontare di 30.000 euro.
- per le nuove attività in possesso di specifici requisiti, l'imposta sostitutiva si applica nella misura del 5% per i primi 5 anni.
19) Assegnazione beni immobili d'impresa - viene introdotta una disciplina agevolata di assegnazione o di cessione di beni ai soci o di trasformazione in società semplice che permette di estromettere tali beni dal regime di impresa beneficiando di una fiscalità ridotta rispetto a quella ordinaria sia per quanto riguarda le imposte sui redditi che per quanto riguarda le imposte di registro, ipotecaria e catastale. In particolare, le società che entro il 30 settembre 2016 assegnano o cedono ai soci beni immobili, se rispettando alcuni requisiti, possono optare per l'applicazione di un'imposta sostitutiva pari all' 8% (o del 10,5% per le società non operative) e versare l'imposta proporzionale di registro ridotta alla metà nonché le ipotecarie e catastali in misura fissa; l'imprenditore individuale può, invece, entro il 31 maggio 2016, escludere i beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa, pagando di una imposta sostitutiva di Irpef e Irap nella misura dell'8%.
20) Note di credito Iva - dal 2016 sarà possibile emettere note di variazione anche per le operazioni in reverse charge e, dunque, portare in detrazione l'Iva corrispondente alle variazioni in diminuzione o in caso di mancato pagamento connesso a procedure concorsuali. Dal 2017 la variazione in diminuzione dell'Iva potrà essere effettuata all'apertura della procedura concorsuale.
21) Accertamento - viene abrogato il meccanismo del raddoppio dei termini in presenza di un reato tributario e viene ampliato il potere di accertamento, che potrà essere esercitato:
- entro il 31 dicembre del 5° anno successivo (in luogo dell'attuale 4° anno) a quello di presentazione della dichiarazione;
- entro il 31 dicembre del 7° anno successivo (in luogo dell'attuale 5° anno) nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla. Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 2016, mentre per il passato si osservano le regole previgenti; pertanto, le ultime dichiarazioni cui si applicheranno le regole precedentemente in vigore (accertamento entro il 4° o 5° anno successivo) saranno quelle relative al 2015 (Unico 2016).
22) Entrata in vigore sanzioni - viene anticipata al 1° gennaio 2016 (in luogo del 1° gennaio 2017) l'entrata in vigore delle nuove sanzioni amministrative di cui al Dlgs 158 del 2015.
23) Costi black list - sono abrogate tutte le norme limitative di deducibilità dei costi sostenuti per operazioni intercorse con soggetti operanti in Stati a regime fiscale privilegiato, black list, stabilendo che anche a tali componenti si applicano le norme generali sulla deducibilità dei costi. Viene inoltre previsto un criterio univoco ed oggettivo, per individuare i paesi aventi regimi fiscali privilegiati ai fini dell'applicazione della disciplina CFC che vengono ritenuti tali quando il livello nominale di tassazione è inferiore al 5O per cento di quello applicabile in Italia.
24) Incentivo produttori energie rinnovablli - gli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili che cessano entro il 31 dicembre 2016 di beneficiare di incentivi sull'energia prodotta, in alternativa all'integrazione dei ricavi, possono fruire di un incentivo erogato dal GSE. Si tratta di un'estensione del periodo di incentivazione, fino al 31 dicembre 2020, con tariffa pari all'8O% di quanto riconosciuto dal D.M. 6 luglio 2012 agli impianti di nuova costruzione.
25) Art Bonus - l'agevolazione prevista dal Dl 83/2014 per il periodo 2014-2016, che consiste in un credito di imposta per le erogazioni liberali a favore della cultura (65% nei limiti del 15% del reddito per le persone fisiche e del 5 % dei ricavi per le imprese) viene reso definitivo.
26) Rivalutazioni - prorogata al 30.06.2016 la possibilità di rivalutare fiscalmente il valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti al di fuori dell'esercizio di impresa. La novità riguarda l'imposta sostitutiva, che è pari all'8% sia per le partecipazioni che per i terreni. Prorogata di un anno anche la rivalutazione dei beni di impresa con pagamento di un'imposta sostitutiva del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili.
27) Limite di utilizzo del contante - il limite per la circolazione del contante, dal 2016, si innalzerà a 3.000 euro, ma se a pagare è una Pubblica Amministrazione, il limite rimarrà fermo a 1.000 euro. Il limite resta a 1.000 euro anche per la rimessa di denaro (money transfer).
28) Pos - è possibile pagare con carta di credito o carta di debito anche importi inferiori a 5 euro; i professionisti e le imprese che non accetteranno tali pagamenti sono soggetti ad una sanzione la cui entità verrà stabilita da apposito decreto ministeriale. L'obbligo (e quindi la sanzione) non si applicherà solo "nei casi di oggettiva impossibilità tecnica".
29) Disciplina fiscale del settore agricolo - sono apportate importanti modifiche alla fiscalità delle attività agricole, tra cui:
- sarà emanato un decreto con cui verranno innalzate le percentuali di compensazione Iva per alcuni prodotti del settore lattiero-caseario in misura non superiore al l0% e le percentuali di compensazione per gli animali vivi della specie bovina e suina rispettivamente in misura non superiore al 7,7% e all'8%;
- le agevolazioni fiscali previste per la piccola proprietà contadina (imposta di registro e ipotecaria in misura fissa ed imposta catastale pari all' l%) si estendono ai trasferimenti a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze a favore del coniuge, dei parenti in linea retta e dei conviventi dell'imprenditore agricolo professionale (lap) o coltivatore diretto, purché già proprietari di un terreno;
- diviene definitivo il regime di tassazione parziale del reddito delle imprese agricole che producono energia elettrica e calorica da fonti agroforestali e fotovoltaiche introdotto dal D.L. n. 66/104 (si considerano produttive di reddito agrario entro il limite di 260.000,00 kWh per gli impianti fotovoltaici e entro il limite di 2.400.000 kWh per impianti a biogas/biomasse; la parte eccedente concorre a formare base imponibile per il 25% dell'ammontare dei corrispettivi registrati ai fini Iva al netto della tariffa incentivante);
- confermata l'ulteriore rivalutazione che si applica sui redditi fondiari (già rivalutati del 70 e 80%)nella misura del 30% che, a decorrere dal 2016, si sarebbe dovuta ridurre al 7%. Si ricorda che per i terreni dati in affitto ai giovani agricoltori si applica solo la rivalutazione del 30%. La rivalutazione non si applicherà per coltivatori diretti e Iap iscritti all'lnps;
- l'imposta di registro dovuta in presenza di acquisto di terreni agricoli si applicherà con la aliquota del 15% in luogo del12% per i soggetti diversi da i coltivatori diretti ed Iap iscritti all'Inps;
30) Spese sanitarie - al fine di rendere più completo il Modello 730 precompilato, le strutture sanitarie e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri devono inviare i dati relativi alle prestazioni sanitarie al Sistema tessera sanitaria. La legge di Stabilità introduce l'obbligo di comunicare al Sistema tessera sanitaria anche i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate a partire dal 01.01.2016 da parte delle "strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate". Come precisato dall'Agenzia delle Entrate con un recente comunicato stampa (5 gennaio 2016), le strutture sanitarie e i medici trasmettono al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi effettuati nel 2015 per prestazioni non erogate o parzialmente erogate entro il 31 gennaio 2016 (allegato A al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 31 luglio 2015).
31) Oneri deducibili - le spese funebri saranno detraibili, nella misura massima di 1.550 euro per soggetto deceduto; viene eliminato il riferimento ai soggetti che devono sostenere le spese affinché siano detraibili (prima l'agevolazione era circoscritta alle persone indicate nell'articolo 433 del Codice civile). Pertanto ora non è più richiesto un rapporto di parentela ai fini della detraibilità. La detrazione del 19% per le spese per università non statali si calcolerà prendendo a riferimento quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che verrà emanato entro il 31.12, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali.
32) Iva cooperative sociali - per le cooperative sociali ed i loro consorzi è introdotta l'aliquota Iva del 5% per le prestazioni sanitarie di diagnosi e cura, educative e didattiche incluse le prestazioni degli asili, quelle assistenziali rese nei confronti di particolari categorie di soggetti svantaggiati.
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