Come già evidenziato nelle nostre precedenti circolari una delle novità più importanti introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 è rappresentata dall’assegnazione agevolata dei beni ai soci.
Si tratta, indubbiamente, di un’occasione da non perdere per le società non operative e, comunque, per tutte le società in possesso di beni (diversi da quelli strumentali per destinazione) che hanno esaurito il loro ruolo aziendale.
Sotto l’aspetto dell’imposizione diretta, potrà essere applicata un’imposta sostitutiva agevolata delle imposte dirette e dell’Irap ad aliquota ridotta pari all’ 8% (10,5% per le società non operative in almeno due anni dell’ultimo triennio; 13% per le riserve in sospensione annullate).
Oltre a ciò vi sarà la facoltà di sostituire il valore catastale a quello normale, ricordando che questa possibilità deve essere sfruttata tenendo in debita considerazione il destino del bene dopo l’assegnazione; infatti, tale valore rappresenterà la base di calcolo per determinare l’eventuale plusvalenza tassabile.
Sintetizzati gli aspetti relativi all’imposizione diretta, non bisogna dimenticare che in questo tipo di operazioni un ruolo essenziale verrà svolto dall’imposizione indiretta, nell’ambito della quale il legislatore ha previsto due norme di favore: il dimezzamento dell’imposta proporzionale di registro e applicazione in misura fissa delle imposte ipotecarie e catastali proporzionali.
Ai fini Iva, invece, l’assegnazione seguirà le regole ordinarie dettate dall’articolo 2, comma 1, n. 6 del Dpr 633/72, fatta eccezione per l’ipotesi in cui l’IVA non sia stata detratta a monte.
In sostanza, secondo i chiarimenti contenuti nella Circolare 40/2002 anche per l’assegnazione (come nel caso di estromissione del fabbricato dell’imprenditore individuale) se l’Iva non è stata detratta “a monte”, l’operazione “a valle” è da considerarsi “fuori campo”, per cui scatta l'applicazione dell’imposta di registro (dimezzata per l’occasione) e delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna.
Le ipotesi in cui non si è operata la detrazione dell’imposta sul bene al momento dell’acquisto possono essere molteplici, ad esempio:
- bene acquistato ante 1973, prima dell’introduzione dell’IVA nel nostro ordinamento;
- bene acquistato da un privato senza applicazione dell’imposta;
- bene per il quale non si è detratta l’IVA divieto oggettivo (fabbricati abitativi).
Come abbiamo detto l’assegnazione segue le regole IVA ordinarie, quindi non bisogna dimenticare che in tutti i casi di assegnazione fuori campo Iva o esente, vi è l’obbligo di rettifica (per decimi) dell’imposta detratta in sede di acquisto o di sostenimento di spese di ristrutturazione e incrementative, nel decennio anteriore all’operazione.
Inoltre, potrebbe verificarsi anche la possibilità che il bene venga assegnato a un’impresa (società di capitali, di persone o impresa individuale/ente che detiene la partecipazione in regime d’impresa); pertanto se la società che assegna decide di optare per l’imponibilità in luogo dell’esenzione, scatta il reverse charge (inversione contabile), tanto per i fabbricati abitativi tanto per quelli strumentali (articolo 17, comma 6, lettera a-bis del decreto Iva).
L’applicazione delle regole ordinarie IVA, fa sì che possano trovare applicazione anche le relative agevolazioni (pensiamo ad esempio alle agevolazioni prima casa) o penalizzazioni, nel caso, ad esempio, dei terreni agricoli assegnati ai soci privi della qualifica di IAP o CD che da quest’anno, scontando l’imposta di registro nella misura del 15% (anziché del 12%), saranno assoggettati all’aliquota agevolata del 7,5%.
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