La Commissione Tributaria Provinciale di Verona, con la sentenza n. 517-1-15, ha stabilito che i fini delle imposte dirette, per riqualificare il contratto di cessione di fabbricato (da demolire) in cessione di area fabbricabile occorre verificare il dato catastale dell'immobile correttamente censito e dichiarato in atto al momento della vendita, indipendentemente dall'intenzione delle parti.
Nel caso all'esame dei Giudici di merito un privato contribuente cedeva a una società immobiliare un fabbricato di civile abitazione con garage e giardino di pertinenza.
L'acquirente, ancora prima del rogito, presentava in Comune un permesso a costruire e, successivamente all'atto, procedeva con la demolizione del fabbricato e la costruzione di nuovi alloggi utilizzando tutte le aree a disposizione.
L'Agenzia delle entrate emetteva un avviso di accertamento poiché, sulla base della risoluzione ministeriale n. 395/E del 2008 e del permesso a costruire presentato in comune dall'acquirente, riteneva che la vera causa del negozio fosse una cessione di area edificabile e non di un fabbricato, con l'emersione della relativa plusvalenza tassabile ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. b) del TUIR.
I Giudici di prime cure, seguendo l'orientamento espresso dal contribuente nel ricorso introduttivo, non hanno condiviso quanto sostenuto dall'Agenzia, in considerazione del fatto che sull'immobile ceduto l'acquirente non aveva compiuto alcuna attività e soprattutto che oggetto dell'atto di cessione era comunque un fabbricato urbano correttamente censito al catasto fabbricati, abitabile e abitato fino al momento della vendita (e quindi non un fabbricato privo di valore economico, destinato necessariamente alla demolizione).
Conformandosi all'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, la Ctp di Verona ha ritenuto irrilevanti le intenzioni delle parti sulla demolizione e ricostruzione del fabbricato ed erronea l'applicazione dell'art. 67, co.1, lett. b) del Tuir a un terreno già edificato sui cui sorgeva un fabbricato.
La Corte di Cassazione in materia di imposte dirette ha infatti stabilito che non costituiscono redditi diversi le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni su cui insiste già un fabbricato, in quanto da ritenersi terreni già edificati.
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