È in scadenza, il prossimo 30 aprile, l’invio telematico della dichiarazione IVA 2019 e con esso l’avvio della possibilità di utilizzo del credito IVA 2018.
Qualora a seguito della liquidazione annuale dell’imposta emerga un credito vi sono diverse possibilità di utilizzo:
- utilizzo verticale IVA su IVA;
- utilizzo orizzontale IVA con altri tributi, ritenute, INPS, ecc.;
- richiesta di rimborso.
A seconda del tipo di azione intrapresa vi sono regole distinte e che, in alcuni casi necessitano, dell’apposizione del visto di conformità da parte di un professionista abilitato.
Compensazione verticale
Per compensazione verticale o interna si intende l’utilizzo del credito IVA per pagare un debito IVA. Come chiarito nella circolare 29/E/2010 dell’Agenzia delle Entrate, sono considerate compensazioni verticali solo quelle utilizzate per il pagamento di un debito della stessa imposta ma riferito ad un periodo successivo rispetto a quello di maturazione del credito.
Su tale tipo di compensazione non operano limitazioni.
Compensazione orizzontale
Questa di forma di compensazione consiste nell’utilizzo del credito IVA per il versamento di tributi diversi dall’IVA e contributi. Tale utilizzo avviene tramite il modello F24 con modalità telematica (Fisconline/Entratel) e la modalità si differenzia a seconda dell’importo;
- fino a 5.000 euro, l’utilizzo del credito è libero e può essere utilizzato già dal 1° giorno del periodo di imposta successivo a quello a cui il credito IVA si riferisce. Quindi già del 16 gennaio 2019 era possibile utilizzare un credito IVA 2018 inferiore ai 5.000 euro senza particolari formalità. Tale limite è, invece, di 50.000 euro qualora si tratti di start-up innovative (art. 4, comma 11-novies, D.L. 3/2015) per tutto il periodo di loro iscrizione nella sezione speciale del Registro Imprese.
- oltre i 5.000 euro, la parte eccedente tale limite può essere utilizzata in compensazione orizzontale solo dopo che siano trascorsi 10 giorni dalla presentazione del Modello IVA 2019 e solo con apposizione del visto di conformità.
Si considerano compensazioni orizzontali anche gli utilizzi che, pur riguardando sempre IVA su IVA, si riferiscono a due periodi di imposta che non ricadono all’interno del perimetro previsto dalla Circ. n. 29/E/2010 dell’Agenzia delle Entrate. Se, ad esempio, matura un credito IVA nel 1° trimestre 2019 e viene utilizzato per pagare il saldo IVA 2018, il versamento deve transitare obbligatoriamente in F24 telematico e ricade nella fattispecie della compensazione orizzontale, soggiacendo quindi alle regole appena esposte.
È possibile utilizzare in compensazione orizzontale il credito IVA fino ad un plafond massimo di 700.000 euro annuali.
Richiesta di rimborso credito annuale IVA 2018
Qualora un’impresa abbia maturato un credito IVA e voglia chiederlo a rimborso, in base agli artt. 30 e 38-bis del D.P.R. n. 633/1972, così come modificato dalla Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015) e dal D.L. n. 193/2016 (Collegato alla Finanziaria 2017) deve procedere nei seguenti modi:
- credito IVA da 0 a 2.582,28 euro: non è ammessa la domanda di rimborso
- credito IVA da 2.582,28 euro fino a 30.000 euro: la richiesta di rimborso deve essere effettuata tramite la compilazione e l’invio della Dichiarazione IVA 2019 compilando gli appositi quadri VX e VR. Non sono richiesti ulteriori vincoli particolari.
- credito IVA superiore ai 30.000 euro: necessario l’invio della dichiarazione IVA con apposizione del visto di conformità. In questo caso, il visto permette che venga meno l’obbligo di prestazione della garanzia senza altri adempimenti.
Oltre alle suddette ipotesi, il contribuente può comunque richiedere il rimborso qualora, dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta, risulti un’eccedenza d’imposta detraibile e dalle dichiarazioni relative ai due anni immediatamente precedenti risultino eccedenze d’imposta detraibili, riportate in detrazione nell’anno successivo. In tal caso, il rimborso compete per il minore degli importi delle predette eccedenze, anche se inferiori al suindicato limite di euro 2.582,28.
Visto di conformità
Per la prima volta, l’Agenzia delle Entrate ricorda, nelle istruzioni del modello IVA, che il visto di conformità deve essere apposto solo da professionisti abilitati iscritti nell’apposito elenco tenuto dalle Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Entrate.
In particolare, l’Agenzia interviene sui casi in cui il visto non si considera validamente rilasciato e quindi non produce gli effetti legali sul rimborso o utilizzo del credito IVA:
- se il professionista non risulta iscritto nell’elenco dei professionisti abilitati tenuto dalla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate;
- se il professionista che lo rilascia è regolarmente iscritto nell’elenco ma non coincide con il soggetto persona fisica che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica;
- se il professionista che lo rilascia è iscritto ma non risulta “collegato” all’associazione professionale o con la società di servizi, o tra professionisti che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica;
- se il professionista che lo rilascia è iscritto nell’elenco ma non risulta “collegato” con la società partecipata dal consiglio nazionale dell’Ordine o Collegio che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica.
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