La Legge di Bilancio del 2019 ha riattivato il sostegno agli impianti di biogas prevedendo incentivi per gli impianti realizzati da imprenditori agricoli, anche in forma consortile, che utilizzano sottoprodotti provenienti dalle attività di gestione del verde e da allevamento.
I requisiti
La Legge 145/2018, all’art. 1 commi 954 e seguenti, ha previsto che fino alla data di pubblicazione del decreto di incentivazione, attuativo dell’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, per le annualità 2019 e seguenti, la realizzazione di impianti a biogas possa beneficiare dell’accesso agli incentivi, secondo le modalità e le tariffe previste dal MISE con D.M. 23 giugno 2018, a condizione che:
- gli impianti abbiano una potenza elettrica non superiore a 300 kW;
- facciano parte di un’impresa agricola di allevamento;
- siano realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile;
- almeno l’80% dell’alimentazione della centrale sia garantita da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e per il restante 20% da loro colture secondo raccolto.
- che l’energia termica prodotta sia destinata all’autoconsumo nei processi aziendali.
Modalità di accesso ai benefici
Il comma 955 della Legge di Bilancio indica che, ferma restando la modalità di accesso diretto, l’ammissione agli incentivi è riconosciuta agli impianti obbligati all’iscrizione nei registri ai sensi del D.M. 23 giugno 2016, nel limite di un costo annuo di 25 milioni di euro.
Al GSE è affidato il monitoraggio che dovrà essere effettuato attraverso la pubblicazione di una graduatoria delle domande iscritte a registro sul proprio sito internet.
Le graduatorie delle domande iscritte a registro applicano i seguenti criteri di priorità, fino a eventuale saturazione del contingente di potenza messo a bando:
- impianti localizzati, in tutto o in parte, in aree agricole classificate vulnerabili ai nitrati ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006;
- impianti che richiedono una tariffa pari al 90% di quella prevista per impianti alimentati a biogas con potenza inferiore a 300 kW;
- anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura.
In base a quanto precisato al comma 955 della Legge di Bilancio, il primo bando è pubblicato entro il 31 marzo 2019.
Inoltre il D.M. 23 giugno 2016 prevede, all’art. 4, che previa iscrizione negli appositi registri, in base ai limiti di potenza, possono accedere al meccanismo di incentivazione:
- gli impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, se la relativa potenza non è superiore alla potenza di soglia;
- gli impianti ibridi, la cui potenza complessiva non è superiore al valore di soglia della fonte rinnovabile impiegata;
- gli impianti oggetto di un intervento di rifacimento totale o parziale, nei limiti di contingenti e con le modalità stabiliti all’art. 17 del D.M. 23/06/2016;
- gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l’intervento e quello della potenza prima dell’intervento non sia superiore al valore di soglia vigente per impianti alimentati dalla stessa fonte.
Per gli impianti di grande taglia sono previste delle procedure di accesso tramite aste competitive al ribasso.
Le Legge di Bilancio indica che alla pubblicazione del decreto di incentivazione, attuativo dei meccanismi di incentivazione previsti dall’art. 24 del D. Lgs. n. 28/2011, cesseranno di applicarsi le disposizioni introdotte dal comma 954 e seguenti.
Pertanto, come stabilito dal comma 958 alla data di pubblicazione del citato decreto gli incentivi potranno essere applicati:
- agli impianti ad accesso diretto che entrano in esercizio entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del suddetto decreto;
- agli impianti iscritti in graduatoria in posizione utile;
- agli impianti che partecipano alle procedure indette ai sensi dei commi da 954 a 956 prima della data di pubblicazione del citato decreto.
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